L'assistente
familiare di mia madre mi ha comunicato di essere incinta: vige il divieto di
licenziamento anche per colf fino ad un anno di età del bambino? Come devo
comportarmi con la retribuzione e i contributi?
Anche per le assistenti
familiari vige il divieto di licenziamento in gravidanza, che differisce però
da quello delle altre lavoratrici, per la durata: recita infatti l'art. 24 del
Ccnl “Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto
di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non
può essere licenziata, salvo che per giusta causa”. Quindi il divieto di
licenziamento della lavoratrice domestica si protrae solo fino alla fine del
periodo di congedo obbligatorio, e non prosegue fino al compimento di un anno
di età del bambino. La lavoratrice in stato di gravidanza dovrà semplicemente
consegnare il certificato medico da cui si evince la data presunta del parto, e
che farà fede per il conteggio dell'inizio del periodo di congedo obbligatorio,
in cui la lavoratrice deve obbligatoriamente astenersi da ogni attività
lavorativa.
Tale periodo:
– inizia 2 mesi prima la
data presunta del parto, salvo che vi siano pericoli per la gravidanza, nel
qual caso la lavoratrice chiederà di accedere alla maternità anticipata, come
previsto dall'art. 17 Legge 151/2001, oppure salvo che, la lavoratrice chieda
esplicitamente di posticipare l'inizio del periodo di astensione fino a 1 mese
prima della data presunta del parto;
-
si
protrae per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella
effettiva del parto;
-
termina
3 mesi dopo la data del parto, salvo che la lavoratrice abbia optato per la
flessibilità del congedo, posticipando
l'inizio del periodo di astensione a 1 mese prima del parto, nel qual caso si
estende fino a 4 mesi dopo;
Per tale periodo la
lavoratrice potrà fare domanda all’INPS per ottenere l’indennità di maternità,
che coprirà l’80% della retribuzione globale di fatto, ed è assistita dalla
contribuzione figurativa: durante tale periodo il datore di lavoro sospenderà
infatti sia la contribuzione che la retribuzione, che saranno a carico dell’INPS, ad esclusione
di ferie e TFR per l'intero importo, e tredicesima, per la parte che residua
(ovvero il 20%, visto che l'INPS eroga l'80% della retribuzione globale di
fatto)
La maternità è uno dei
motivi per cui l’art. 7 Ccnl prevede espressamente la possibilità di stipulare
con altra lavoratrice un contratto a tempo determinato, che eventualmente, nel
caso in cui la lavoratrice non si sentisse di rientrare, può essere convertito
a tempo indeterminato.
Il
nuovo Ccnl ha rafforzato la tutela contro i licenziamenti della lavoratrice
madre, introducendo un nuovo art. 39 secondo cui: “I termini di preavviso di
cui al comma precedente, saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore
di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al
termine del congedo per maternità”. Quindi nel caso in cui, al termine del
congedo obbligatorio, alla scadenza dei tre mesi successivi al parto, il datore
di lavoro intimi il licenziamento entro i successivi 30 giorni, dovrà osservare
un preavviso doppio rispetto a quello ordinario.