28 agosto 2014

28 agosto 1944: nascono le Acli

“L’idea delle Acli, non il nome, nacque nella mente e nel cuore di Achille Grandi insieme con l’idea dell’unità sindacale e ne fu una conseguenza”.
L’affermazione perentoria è di monsignor Luigi Civardi, il primo assistente ecclesiastico delle Acli. Alle origini delle Acli c’è, dunque, il Patto di Roma del 12 giugno 1944, che da vita alla Cgil unitaria.
Achille Grandi, firmando il patto di unità sindacale, allega contestualmente una dichiarazione della corrente democratico-cristiana in cui tra l’altro è scritto che l’esistenza del sindacato unitario non esclude che i lavoratori si organizzino in associazioni libere e private per scopi educativi, politici, assistenziali, ricreativi ed in altre opere di carattere cooperativo e professionale.
Sono prefigurati in questa frase ruolo e compiti delle future Acli.
L’acronimo – che sciolto rinvia a Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani – è un’invenzione di Vittorino Veronese e si rivela innovativo nella scelta dell’aggettivo cristiano, invece che cattolico e nel termine associazione declinato al plurale (perché le associazioni cristiane riguardano i lavoratori delle varie categorie: dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato e del commercio).

27 agosto 2014

Colf: le ferie non possono essere mensilizzate

Ho assunto un’assistente familiare per mia madre non autosufficiente, che ha bisogno di assistenza continua. Posso accordarmi fin da ora, per pagarle tutte le ferie di cui ha diritto, magari anche mensilmente?

L’art. 18 del Ccnl degli addetti ai servizi domestici stabilisce che “indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi”, per sottolineare poi al comma 4 che “il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile”.
Esse infatti hanno una specifica funzione, riconosciuta dall'ordinamento, di ricostituzione delle energie fisiche e mentali del lavoratore, e per questo motivo la stessa norma ribadisce:
  • Le ferie hanno di regola carattere continuativo;
  • Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti;
  • La fruizione delle ferie, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione;
L'indennità di ferie dunque, che sostituisce monetariamente il godimento materiale del riposo, ha carattere “eccezionale”, e può essere corrisposta solo in presenza di determinati presupposti, ad esempio in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

La forfettizzazione con il pagamento mensile, realizza una pratica esattamente contraria a tale principio, non ammessa dall'ordinamento e qualsiasi patto concluso in tal senso è nullo avendo ad oggetto diritti irrinunciabili.



20 agosto 2014

Colf: in caso di cessazione per decesso è dovuto il preavviso

Ho assunto un’assistente familiare per mia madre che purtroppo è deceduta improvvisamente a seguito della sua malattia. Nel conteggio degli emolumenti di chiusura del rapporto di lavoro devo conteggiare anche il preavviso?

L’art. 39, comma 7, del Ccnl degli addetti ai servizi domestici e familiari, stabilisce che “in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo”.

Il rapporto di lavoro domestico è infatti diretto alla cura e al servizio della famiglia e, dunque, è possibile che la prestazione lavorativa possa “naturalmente” continuare in capo ai familiari conviventi “superstiti”, se ciò non cambia sostanzialmente i contenuti del lavoro da svolgere: si pensi alla domestica assunta per sovrintendere alla cura della casa in cui convivono diverse persone, o più semplicemente all'assistente familiare addetta alla cura del marito che, al decesso della moglie, vedrà “trasferito” il rapporto di lavoro in capo alla figlia “superstite”.

In questi casi si avrà un semplice “subentro” nel rapporto di lavoro, che continuerà in capo al nuovo datore con le stesse caratteristiche che aveva prima del decesso.

Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro venga ad essere interrotto, e si proceda con il licenziamento per “decesso del datore di lavoro”, alla lavoratrice è comunque dovuta l’indennità di preavviso prevista dal Ccnl, e precisamente:
  • per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
  • per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

13 agosto 2014

Il diritto alla conservazione del posto raddoppia in caso di cancro

L’assistente familiare di mio padre ha scoperto di essere malata di cancro. Quali sono le tutele previste dal Ccnl in caso di malattie così gravi?
Purtroppo per i lavoratori domestici, la malattia, anche in casi così gravi, ha una scarsa copertura retributiva: essa non è infatti indennizzata dall’Inps, ma resta a carico del datore di lavoro per un massimo di 8, 10 o 15 giorni a seconda dell’anzianità di servizio (rispettivamente 6 mesi, fino a due anni e oltre) nella seguente misura:
-   fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
-   dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Dopo tale periodo il lavoratore avrà diritto esclusivamente alla conservazione del posto, ma senza retribuzione,
a)  per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, per 10 giorni di calendario;
b)  per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, per 45 giorni di calendario;
c)  per anzianità oltre i 2 anni, per 180 giorni di calendario.
Il nuovo Ccnl, dimostrando sensibilità al problema, ha introdotto un allungamento, fino al 50%, del solo periodo di conservazione del posto, in caso di malattia oncologica documentata: fermo restando il diritto alla retribuzione per 8, 10 o 15 giorni a seconda dell'anzianità di servizio, si avrà diritto alla conservazione del posto per 20, 90 o 360 giorni di calendario, rispettivamente per anzianità di servizio fino a 6 mesi, da 6 mesi a 2 anni, oltre 2 anni.
In questi casi si dimostra estremamente utile, la Cassa Colf, entrata in vigore il 1 luglio 2010, grazie alla quale, il lavoratore, a certe condizioni, può avere diritto ad alcune prestazioni aggiuntive e/o sostitutive, tra cui un’indennità giornaliera in caso di ricovero o per convalescenza e il rimborso di ticket ad alta specializzazione.
Per poter accedere alle prestazioni è sufficiente che il datore di lavoro abbia versato i contributi di assistenza contrattuale, aggiungendoli ai contributi previdenziali che effettua trimestralmente all’Inps, che sono pari a € 0,03 per ogni ora di lavoro.