27 ottobre 2015

Colf: il lutto interrompe le ferie

Lavoro come assistente familiare ad ore, presso una famiglia, dove presto la mia opera tre giorni la settimana: lunedì mercoledì e venerdì. Mentre mi trovavo in ferie, ho avuto un grave lutto a seguito del quale ho abbandonato immediatamente le vacanze e sono rientrata in città. Posso comunque usufruire del permesso per gravi motivi previsto dal Ccnl, anche se ero in ferie?
 
L'art. 20 del Ccnl, stabilisce che il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi, o parenti entro il 2° grado, ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi, che devono essere conteggiati sul calendario escludendo i giorni festivi, e i giorni feriali in cui il lavoratore non presta attività lavorativa.
 
La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, che nel caso in cui il lutto intervenga durante un periodo di ferie, il godimento delle ferie si interrompe, e il lavoratore ha diritto a fruire del permesso per lutto previsto dall'art. 20 del Ccnl, in aggiunta ai giorni che già ha usufruito come ferie vere e proprie e indipendentemente dal fatto che il lutto sia intervenuto al di fuori del contesto lavorativo.
 
Ciò in conformità con la funzione riconosciuta alle ferie di reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore, che può attuarsi solo nel caso in cui le stesse siano effettive.
 
Per poterne usufruire è necessario che il lavoratore informi tempestivamente il datore di lavoro, e trasmetta adeguata documentazione attestante lo stato di infermità o la disgrazia, intervenuta nelle more della fruizione delle ferie, entro cinque giorni dal rientro