Lavoro come
assistente familiare ad ore, presso una famiglia, dove presto la mia opera tre
giorni la settimana: lunedì mercoledì e venerdì. Mentre mi trovavo in ferie, ho
avuto un grave lutto a seguito del quale ho abbandonato immediatamente le
vacanze e sono rientrata in città. Posso comunque usufruire del permesso per
gravi motivi previsto dal Ccnl, anche se ero in ferie?
L'art. 20 del Ccnl, stabilisce che il lavoratore colpito
da comprovata disgrazia a familiari conviventi, o parenti entro il 2° grado, ha
diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi, che devono essere
conteggiati sul calendario escludendo i giorni festivi, e i giorni feriali in
cui il lavoratore non presta attività lavorativa.
La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, che nel
caso in cui il lutto intervenga durante un periodo di ferie, il godimento delle
ferie si interrompe, e il lavoratore ha diritto a fruire del permesso per lutto
previsto dall'art. 20 del Ccnl, in aggiunta ai giorni che già ha usufruito come
ferie vere e proprie e indipendentemente dal fatto che il lutto sia intervenuto
al di fuori del contesto lavorativo.
Ciò in conformità con la funzione riconosciuta alle ferie
di reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore, che può attuarsi
solo nel caso in cui le stesse siano effettive.
Per
poterne usufruire è necessario che il lavoratore informi tempestivamente il
datore di lavoro, e trasmetta adeguata documentazione attestante lo stato di
infermità o la disgrazia, intervenuta nelle more della fruizione delle ferie,
entro cinque giorni dal rientro