Da qualche trimestre ho aderito alla Cassa
Colf tramite il versamento dei contributi di assistenza contrattuale relativi
alla colf che mi aiuta nelle faccende di casa. Mi hanno parlato delle
prestazioni a favore dei lavoratori ma, ci sono prestazioni a favore del datore
di lavoro?
Il regolamento della Cassa Colf (art. 7 n. 3
intitolato “Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di
lavoro (R.C.O.)”), indica tra le prestazioni previste a beneficio dei datori di lavoro,
una copertura assicurativa “per il caso in cui il prestatore di lavoro o,
nell’ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi, avanzino
nei confronti del datore di lavoro stesso, pretese a titolo di responsabilità
civile, e si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro domestico iscritto
alla CAS.SA.COLF, nei limiti indicati al successivo comma, di quanto questi sia
tenuto a pagare (capitali, interessi e spese)”.
La garanzia entra in
funzione per il caso di infortunio occorso
al lavoratore, di cui il datore di lavoro sia in qualche modo civilmente
responsabile, perché ad esempio non ha adempiuto ai propri obblighi di
protezione e sicurezza: è il caso della lavoratrice che rimane fulminata per
l’inesistenza del c.d. salvavita in casa (considerato dispositivo minimo di
sicurezza domestica).
Essa copre anche l’infortunio in itinere, ovvero
l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto di andata e ritorno che lo
stesso deve percorrere tra la sua abitazione e il luogo di lavoro, solo, però, se ed in quanto lo stesso venga
riconosciuto dall’INAIL, mentre restano escluse
le malattie professionali.
La garanzia è prestata per
ogni singolo datore di lavoro iscritto alla cassa Colf, per un massimo di €
50.000,00 per ciascun sinistro, e comunque di € 50.000,00 per ogni anno.
Rimangono espressamente
escluse dalla garanzia i danni provocati a terzi dalla lavoratrice e quindi la c.d. responsabilità civile verso terzi,
per cui dovrà stipularsi apposita garanzia assicurativa privata.
Regolamento cassacolf