Molti si
chiedono quali sono le festività per i lavoratori domestici e come devono
essere pagati. Ebbene di seguito riportiamo le festività come da art. del CCNL
1° gennaio
- 6 gennaio - lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto -
1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre - S. Patrono.
In queste
giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione
normale.
Se una
delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo
stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o,
in alternativa, al pagamento di 1/6 della retribuzione settimanale.
Quindi,
fatta eccezione per la domenica, i giorni di festività che coincidono con il
giorno di riposo del lavoratore sono sempre retribuiti anche se in maniera
diversa a seconda del tipo di lavoro:
- per il
lavoro domestico a tempo pieno: al lavoratore va corrisposta la normale
retribuzione giornaliera
Facciamo un
esempio: la lavoratrice lavora 8 ore a settimana; per la giornata festiva
goduta le si dovranno retribuire 1,3 ore (8/6= 1,3)
Se la
festività viene invece lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione
giornaliera, il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%