9 aprile 2015

Festività nel lavoro domestico: quali sono e come si pagano


Molti si chiedono quali sono le festività per i lavoratori domestici e come devono essere pagati. Ebbene di seguito riportiamo le festività come da art. del CCNL
1° gennaio - 6 gennaio - lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre - S. Patrono.
In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale.

Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/6 della retribuzione settimanale.

Quindi, fatta eccezione per la domenica, i giorni di festività che coincidono con il giorno di riposo del lavoratore sono sempre retribuiti anche se in maniera diversa a seconda del tipo di lavoro:
- per il lavoro domestico a tempo pieno: al lavoratore va corrisposta la normale retribuzione giornaliera
- per il lavoro domestico ad ore: la retribuzione è pari a 1/6 dell'orario settimanale.
Facciamo un esempio: la lavoratrice lavora 8 ore a settimana; per la giornata festiva goduta le si dovranno retribuire 1,3 ore (8/6= 1,3)

Se la festività viene invece lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%