(Di Acli Colf e Caf Acli)
Anche coloro i quali sono provvisti
di un datore di lavoro che non ricopre il ruolo di sostituto d’imposta, cioè
che non effettua le trattenute Irpef in busta paga - vedi ad esempio colf e badanti - possono comunque godere del bonus Irpef da 80 euro (cosiddetto
“bonus Renzi”) presentando il 730/2015.
Come si ricorderà il beneficio è
stato introdotto col Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (articolo 1), in
materia di “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e
assimilati”, con la finalità – spiega l’Agenzia delle Entrate nella Circolare
8/E 2014 –, “di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul
lavoro”, riconoscendo “un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e
di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta
lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti”.
Nella sostanza il bonus (da cui sono esclusi pensionati e
lavoratori autonomi) corrisponde a un
innalzamento della detrazione sul lavoro dipendente, e nel concreto si traduce
in un credito da 80 euro al mese corrisposto per il periodo da maggio a
dicembre 2014, per un totale quindi di 640 euro, visto che il decreto è
entrato in vigore a maggio 2014.
Questi 80 euro, però, sono destinati ai soli lavoratori dipendenti e
assimilati che percepiscono annualmente un reddito complessivo (ad esclusione
dell’abitazione principale) tra gli
8.001 e i 24.000 euro (fino 8.000 si è fiscalmente esenti), mentre dai
24.001 ai 26.000 euro gli 80 euro vanno a progressivamente scendere fino
all’azzeramento. Di conseguenza chi
percepisce redditi a partire dai 26.001 euro non può godere del bonus.
Inoltre il meccanismo prevede che
l’erogazione sia parametrata al periodo
di lavoro nell’anno, vale a dire che per godere degli 80 euro pieni, non
basta che la propria soglia di reddito rispetti i requisiti summenzionati, ma
che il rapporto di lavoro perduri per
tutti e 12 i mesi. In pratica, portando a casa un reddito pari a 20.000 euro,
quindi perfettamente compreso nel range
tra gli 8.001 e i 24.000, ma avendo
lavorato soltanto per sei mesi, il bonus verrà comunque ricalcolato essendo più
basso degli 80 euro canonici.
Va poi rammentato un altro
aspetto non trascurabile: quello dell’incapienza.
Il credito è infatti riconosciuto “qualora l’imposta lorda determinata sul
reddito sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi
del comma 1 dell’articolo 13 del Tuir”. Ciò significa che l’incapienza del
contribuente non necessariamente porta all’inapplicabilità del credito, ma solo
quell’incapienza che deriva dalle detrazioni da lavoro dipendente.
Semplificando ulteriormente: vengono
esclusi dal bonus solo quei contribuenti la cui imposta lorda risulti inferiore
alle detrazioni da lavoro dipendente; viceversa qualora l’imposta lorda
fosse azzerata da altre detrazioni - vedi ad esempio quelle per i familiari a
carico - il bonus verrebbe comunque applicato.
Veniamo allora a tutti quei contribuenti il cui datore di lavoro, non
essendo sostituto d’imposta, non ha potuto erogare il credito direttamente
nelle buste paga del 2014. Queste
persone avranno appunto l’opportunità di recuperarlo presentando un 730/2015
senza sostituto. Andando al CAF o da un intermediario dovranno munirsi
della Certificazione Unica 2015
rilasciata dal proprio datore di lavoro, sulla quale dev’essere stato riportato
il reddito effettivamente percepito nel 2014, al netto cioè dei contributi
previdenziali già versati dallo stesso datore.
Ora, in base a questo reddito verrà calcolata l’imposta, ma sarà anche
calcolato il bonus, quindi l’imposta risentirà inevitabilmente del bonus
(se ad esempio risultasse un bonus inferiore all’imposta, il primo sarebbe
comunque “detratto” dalla seconda; viceversa con un bonus superiore all’imposta,
il lavoratore andrebbe a credito e avrebbe quindi diritto a un rimborso; tale
rimborso non proverrebbe però dal datore di lavoro, bensì dallo Stato).
Nel modello 730/2015 l’Agenzia
delle Entrate ha ritagliato uno spazio specifico nella sezione V, rigo C14, del
Quadro C, denominata appunto “Bonus Irpef”. Il rigo contiene due colonne: la
prima per indicare il codice del bonus, la seconda per indicare l’ammontare
stesso del bonus. Per chi, dunque, come colf e badanti, non ha una
Certificazione Unica con sopra riportato il bonus goduto nel 2014, la seconda
colonna rimarrà vuota, proprio perché quel bonus di fatto non è stato goduto.
Viceversa nella prima colonna, anziché essere indicato il codice 1, valido per
quei soggetti il cui datore di lavoro ha già erogato il bonus in busta paga,
verrà indicato il codice “2”, da utilizzare quando il datore di lavoro non ha
riconosciuto il bonus.
Ma di fatto come avverrà il
calcolo? Abbiamo già detto che in presenza di redditi annui tra 8.001 e 24.000
euro il credito ammonta automaticamente a 80 euro al mese (quando il rapporto
di lavoro si è protratto per 12 mesi). Se invece il reddito è superiore a
24.000 euro ma non a 26.000, “il credito spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
l’importo di 2.000 euro”. Tradotto in numeri, per un lavoratore che sia stato
impiegato nell’intero arco del 2014, e il cui reddito complessivo fosse di
24.800 euro, l’importo del credito spettante ammonterebbe a 384 euro, a seguito
di questa operazione:
640 x [(26.000 – 24.800): 2.000]
= 640 x 1.200 : 2000 = 640 x 0,6 = 384.
Mettiamo caso, invece, che il
periodo di lavoro nell’anno 2014 sia stato inferiore a 365 giorni. In tal caso
l’importo del credito dovrebbe essere parametrato al numero effettivo dei
giorni di lavoro dell’anno. Se ad esempio un lavoratore con 10.000 euro di
reddito ha iniziato il proprio impiego il 3 giugno 2014, totalizzando quindi fino
al 31 dicembre 212 giorni di lavoro nel 2014, avrà diritto soltanto a 371,73
euro anziché a 640, in virtù del seguente calcolo:
640 : 365 x 212 = euro 371,73.
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