14 aprile 2015

Anche la colf ha diritto a permessi per formazione



Sono stata assunta come assistente familiare a ore presso una famiglia. Vorrei frequentare un corso di abilitazione per Operatore sanitario, ma l'orario di lavoro si sovrappone parzialmente al piano formativo. Posso chiedere dei permessi?

L'art. 9 del ccnl prevede la possibilità di usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari, alle seguenti condizioni:
- il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno;
- il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato;
- il lavoratore deve avere un'anzianità di servizio presso il datore di lavoro in questione pari ad almeno 12 mesi;
- consegna di adeguata documentazione: l’utilizzo del monte ore per le finalità indicate al presente comma dovrà trovare riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività formative esercitate.

In ogni caso tali permessi non sono cumulabili annualmente, per cui in caso si mancata fruizione si perdono definitivamente, non essendo previsto alcun indennizzo.
Dal luglio 2013, il nuovo Ccnl ha integrato la possibilità di fruire di tali permessi, anche per partecipare alle attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno riguardanti i cittadini stranieri: è il caso del rinnovo del c.d. “permesso a punti”, introdotto dal marzo 2012, e che obbliga i cittadini stranieri di nuovo ingresso, a rispettare un “accordo di integrazione”, che viene misurato in “punti” o crediti, che si acquisiscono attraverso la frequentazione di corsi, acquisizione di titoli di studio, così come a determinati comportamenti, come per esempio le attività imprenditoriali o di volontariato svolte.