Lavoro
come assistente familiare, ma ho avuto una gravidanza e con un bambino piccolo
non me la sento di tornare a lavoro: quali sono le procedure che devo attivare
per le dimissioni?
La riforma Fornero ha modificato l’art. 55 del Dlgs 151/2001, che
si occupa della tutela della maternità, prevedendo per le lavoratrici madri
dimissionarie un periodo di tutela più lungo, che oltre a comprendere il
periodo di gravidanza della donna, si estende fino ai primi tre anni di
vita del bambino, riguarda anche le risoluzioni consensuali (cioè quelle in
cui datore di lavoro e lavoratrice concordano la cessazione del rapporto di
lavoro, che secondo certa giurisprudenza invece rimanevano escluse), si applica
anche al padre lavoratore, e comprende tutte le ipotesi assimilate alla
nascita, ovvero l’adozione e l’affidamento.
In questi casi le dimissioni della lavoratrice madre, nel periodo c.d. “protetto”
devono essere “convalidate” dal servizio ispettivo del Ministero del
Lavoro competente per territorio.
Da tale norma tuttavia rimangono escluse le lavoratrici
domestiche.
Dal 18 luglio 2012, per effetto della Riforma “Fornero” del
mercato del lavoro, però, è entrata in vigore la norma che stabilisce l’obbligo
della convalida delle dimissioni per tutti i lavoratori (e quindi anche per le
lavoratrici madri domestiche) che intendono dimettersi o comunque, risolvere consensualmente il
rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro.
La lavoratrice potrà quindi
convalidare le dimissioni, senza obbligo di recarsi presso la Direzione
Provinciale del Lavoro ma utilizzando uno dei canali previsti dalla riforma:
1) Recarsi presso uno dei soggetti abilitati:
- la Direzione
territoriale del lavoro, competente per territorio;
- il Centro impiego,
competente per territorio;
- il Sindacato;
che, senza particolari formalità istruttorie, si limiteranno a
raccogliere la “genuina” volontà della lavoratrice a cessare il rapporto di
lavoro, con annotazione su apposito registro e rilascio di ricevuta di
presentazione.
2) Apporre apposita dichiarazione in calce alla
ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di
lavoro, con cui viene espressa la volontà di interrompere il rapporto di
lavoro.