Sono
appena stata assunta come baby-sitter in una famiglia. Il prossimo anno mi
sposerò e per questo mi recherò nel mio paese di origine, posso chiedere dei
permessi?
Anche le colf usufruiscono del così detto congedo matrimoniale retribuito, che l’art. 23 del Ccnl, fissa in 15 giorni di
calendario.
Per tale periodo quindi la lavoratrice
percepirà la normale retribuzione, maggiorata, nei limiti in cui ne usufruisce,
dell’indennità di vitto e alloggio: la base per il calcolo del congedo è
infatti la retribuzione globale di fatto che comprende anche tale indennità.
La lavoratrice al ritorno dal congedo,
dovrà esibire la documentazione attestante l’avvenuto matrimonio (il
certificato di matrimonio, ad esempio).
Il nuovo Ccnl entrato in vigore lo scorso
1 luglio 2013, ha introdotto la facoltà di fruire di questo particolare
permesso retribuito anche in periodo diverso rispetto a quello di coincidenza
con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e
sempre che il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di
lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore
non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Se si ha bisogno di un periodo superiore
ai 15 giorni sarà possibile cumulare al congedo le ferie maturate fino a quel
momento e, in estrema ipotesi, nel caso in cui anche queste non bastino, sarà
possibile chiedere di aggiungere un periodo di permesso non retribuito.