Purtroppo per i lavoratori domestici, la malattia, anche in casi così gravi, ha una scarsa copertura retributiva: essa non è infatti indennizzata dall’Inps, ma resta a carico del datore di lavoro per un massimo di 8, 10 o 15 giorni a seconda dell’anzianità di servizio (rispettivamente 6 mesi, fino a due anni e oltre) nella seguente misura:
- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Dopo tale periodo il lavoratore avrà diritto esclusivamente alla conservazione del posto, ma senza retribuzione,
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, per 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, per 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, per 180 giorni di calendario.
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, per 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, per 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, per 180 giorni di calendario.
Il nuovo Ccnl, dimostrando sensibilità al problema, ha introdotto un allungamento, fino al 50%, del solo periodo di conservazione del posto, in caso di malattia oncologica documentata: fermo restando il diritto alla retribuzione per 8, 10 o 15 giorni a seconda dell'anzianità di servizio, si avrà diritto alla conservazione del posto per 20, 90 o 360 giorni di calendario, rispettivamente per anzianità di servizio fino a 6 mesi, da 6 mesi a 2 anni, oltre 2 anni.
In questi casi si dimostra estremamente utile, la Cassa Colf, entrata in vigore il 1 luglio 2010, grazie alla quale, il lavoratore, a certe condizioni, può avere diritto ad alcune prestazioni aggiuntive e/o sostitutive, tra cui un’indennità giornaliera in caso di ricovero o per convalescenza e il rimborso di ticket ad alta specializzazione.
Per poter accedere alle prestazioni è sufficiente che il datore di lavoro abbia versato i contributi di assistenza contrattuale, aggiungendoli ai contributi previdenziali che effettua trimestralmente all’Inps, che sono pari a € 0,03 per ogni ora di lavoro.