Mi chiamo Maria e da qualche anno ho assunto
un’assistente familiare in regime di convivenza per mia madre.
Con lei abbiamo
concordato che quest’anno, per il mese di agosto, andrà in ferie per 20 giorni:
sono in regola oppure sono obbligata a concederle tutti i 26 giorni previsti
dal contratto? Che cosa significa che devo pagarle la “normale” retribuzione?
L’art. 18 del Ccnl stabilisce che
per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha
diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi, dettando alcune regole
fondamentali da seguire per concordare il loro godimento, in particolare:
- Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con
quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la
possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre;
- Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi
all'anno, purché concordati tra le parti;
- Esse hanno di regola carattere continuativo e devono aver luogo
per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori
due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Si tratta di indicazioni dirette
a salvaguardare la funzione fondamentale di questo istituto contrattuale, che è
quella di salvaguardare il riposo del lavoratore e il recupero psico-fisico
delle sue energie lavorative, che non potrebbero adeguatamente ricostituirsi
con periodi di ferie eccessivamente “spezzettati”.
Nel caso di Maria tutti questi
parametri appaiono rispettati, essendo assicurata la fruizione del periodo di
ferie per più di 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra giugno e
settembre.
Quanto alla retribuzione, il
comma 2 dell’art. 18 Ccnl stabilisce in effetti che “I lavoratori con
retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna
decurtazione”, con ciò intendendo che nonostante la mancata prestazione
lavorativa, il lavoratore percepirà la retribuzione concordata per intero, cui
dovrà comunque essere aggiunta l’indennità di vitto e alloggio, nel caso in cui
(come avviene normalmente) la lavoratrice non ne usufruisca in natura: di
solito infatti la lavoratrice abbandonerà l’abitazione del datore di lavoro per
farvi ritorno alla fine del periodo concordato, e per quel periodo non
usufruirà né dei pasti giornalieri, né dell’ospitalità.