Per le prossime festività natalizie posso assentarmi dal lavoro? Ho
comunque diritto alla retribuzione?
L’art. 17 del Ccnl dei servizi
domestici e familiari, indica chiaramente l’elenco delle festività c.d.
“comandate”, tra cui sono indubbiamente inserite le ricorrenze natalizie:
Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre), Capodanno (1 gennaio) e 6
gennaio.
In tali giornate deve essere
assicurato il completo riposo, fermo restando “l’obbligo di corrispondere la
normale retribuzione”, da parte del datore di lavoro.
Assentarsi nei giorni delle
festività natalizie è dunque un diritto della lavoratrice, anche in regime di
convivenza, che potrà assentarsi dal lavoro e dedicarsi alle proprie attitudini
ed esigenze personali, per l’intera giornata e fino alla mattina dopo.
Nel caso in cui la lavoratrice
dovesse prestare attività lavorativa “ordinaria”, essa ha diritto al
riconoscimento di una maggiorazione pari al 60% della retribuzione globale di
fatto, composta dalla retribuzione monetaria concordata e l’indennità di vitto
e alloggio.
L’art. 15, comma 9, del nuovo
Ccnl, siglato lo scorso anno, venendo incontro alle esigenze delle famiglie in
cui vivono anziani bisognosi di assistenza continua, ha introdotto la
possibilità di assumere in questi casi del lavoratori c.d. “supplenti”: il datore di lavoro che abbia in servizio uno o
più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non
autosufficienti, potrà infatti assumere in servizio uno o più lavoratori, da
inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei
giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza.
In questo caso tali
prestazioni saranno retribuite sulla base, di un’apposita tabella retributiva (tabella
“G”): ciò consente un notevole risparmio al datore di lavoro, che potrà
usufruire di un lavoratore “in sostituzione” del lavoratore c.d. “titolare”, per
i giorni festivi e di riposo, senza tuttavia essere costretto a versare una
retribuzione superiore del 60% a quella ordinaria.
Per il 2014, infatti un
lavoratore supplente potrà essere retribuito con una retribuzione oraria di €
7,14 contro una retribuzione oraria di € 10,38, dovuto al lavoratore “titolare”
costretto a prestare lavoro straordinario festivo.