Sono incinta di tre mesi e lavoro come colf per circa 30 ore
settimanali. Ho avuto qualche problema e il dottore mi ha consigliato
riposo assoluto fino alla fine della gravidanza: cosa devo fare?
Riceverò comunque la retribuzione o devo mettermi in malattia?
Anche alla lavoratrice domestica spetta la c.d. maternità anticipata ovvero il diritto di astenersi dal lavoro nei primi sette mesi di gravidanza, prima, dunque, che inizi il periodo di congedo obbligatorio, due mesi prima della data presunta del parto, qualora:
-
si trovi in condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la
gravidanza, con impossibilità di spostamento ad altre mansioni,
oppure
- si trovi in condizione di gravidanza a rischio per patologie legate alla gestazione, gravi complicanze o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
La lavoratrice deve inoltrare apposita domanda presso gli uffici della
Direzione territoriale del lavoro (Dtl) o della Asl di residenza,
allegando il certificato di gravidanza del proprio medico ed il
certificato che attesta la gravidanza a rischio. La Asl di appartenenza
effettua una verifica della effettiva presenza delle condizioni di
rischio della gravidanza, ed entro sette giorni dalla
richiesta, sarà emesso il certificato di astensione anticipata.
Inoltrata la domanda alla Asl o alla Dtl, la lavoratrice potrà astenersi
dal lavoro, inviando il certificato medico di malattia al datore di
lavoro, salvo poi consegnare il certificato di astensione anticipata
quando sarà disponibile: l’autorizzazione all’astensione, è retroattiva e
decorre dal momento della domanda, per cui i giorni di malattia
effettuati si trasformano in giorni di maternità anticipata.
L’interdizione anticipata è “maternità” a tutti gli effetti e quindi si
ha diritto a tutti gli emolumenti previsti in questo caso:
-
indennità di maternità, pari all’80% della
retribuzione globale di fatto convenzionale (comprensiva dell’eventuale
indennità di vitto e alloggio e di tredicesima), che verrà erogata
dall’Inps sulla base di apposita domanda da inoltrare allegando il
certificato di gravidanza a rischio;
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durante il periodo di maternità anticipata si matura normalmente sia la quota di Tfr che di ferie, oltre alla quota di tredicesima (il 20%) non erogata dall’Istituto, la cui erogazione rimane a totale carico del datore di lavoro;
-
la contribuzione è figurativa: il datore di lavoro sospenderà il pagamento dei contributi che saranno “versati figurativamente” dall’Inps;
- i periodi di maternità sono computati a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio, quindi ad esempio anche per eventuali scatti di anzianità.