Dal sito delle ACLI un interessante approfondimento per le nostre e i nostri lettori:
(di Luca Napolitano - Link a Caf ACLI)
Sono
un cittadino brasiliano che vive e lavora in Italia. Posso possibile
godere delle detrazioni sui familiari a carico per le due figlie e la
moglie residenti in Brasile?.
Sì, a condizione che vi siano i requisiti per poter considerare a carico i familiari di chi richiede la detrazione, nel suo caso le figlie e la moglie.
Le detrazioni Irpef godute per i familiari a carico residenti all’estero sono state introdotte a partire dall’anno d’imposta 2007 dalla Legge Finanziaria 296/2006.
Il beneficio spetta non solo in relazione ai soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, ma anche ai residenti negli Stati extracomunitari inclusi nel Decreto del ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, ivi compreso il Brasile (leggi la lista completa).
Sulla
base delle istruzioni del 730, possono essere considerati a carico,
anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. I figli, ai fini dell’attribuzione della detrazione, non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Ora, nel caso dei cittadini extracomunitari, lo status di familiare a carico deve essere comprovato mediante:
- documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e attestazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione della cosiddetta “apostille”, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (in pratica l’apostille costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, che ne certifica l’autenticità);
- documentazione validamente formata dal Paese d’origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, attestata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.
Per informazioni: www.caf.acli.it