13 febbraio 2014

Colf e prestazioni di cura notturna



Mia madre avrebbe bisogno di un’assistente familiare che sia presente durante la notte per aiutarla ad andare in bagno quella volta o due in cui ne ha bisogno, che tipo di contratto posso fare?

Il Ccnl degli addetti ai servizi domestici prevede diversi tipi di contratti stipulabili per le prestazioni notturne di cura alla persona, a seconda dell’intensità dell’impegno richiesto all’assistente familiare.
E’ possibile stipulare un contratto c.d. “a ore”, nel caso in cui si chieda all’assistente familiare di “vegliare” sull’assistito, mantenendosi sveglia e vigile (la c.d. nottata): in questo caso si applicheranno le paghe orarie previste dalla Tabella C – lavoratori non conviventi, con la maggiorazione del 50% se la prestazioni si svolge nella fascia oraria che va dalle 22.00 alle 6.00;
Se invece, come nel caso di specie, si chiede  all’assistente familiare di intervenire discontinuamente, per esigenze contingenti legate ad una volta o due durante la notte, è possibile stipulare un contratto per “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona” previsto specificatamente dall’art. 11 del Ccnl, , in cui, invece, si chieda in questo caso è prevista un’apposita Tabella D, che prevede tre livelli retributivi a seconda dell’inquadramento dell’assistente familiare (BS, se addetta all’assistenza di persona autosufficiente, CS, se addetta alla persona non autosufficiente, DS se addetta all’assistenza di persona non autosufficiente in possesso di titolo qualificante (OSA o OSS). Per poter applicare tali retribuzioni è necessario che l’orario della prestazione lavorativa sia interamente compreso tra le 20.00 e le 8.00, salvo l’obbligo di assicurare un’idonea sistemazione per la notte nonchè la somministrazione della cena e della prima colazione. In questo caso il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere specificatamente l’indicazione che trattasi di contratto stipulato per assicurare “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”.
Esiste poi, una terza forma di contratto, con un unico livello retributivo, Tabella E, nel caso in cui sia richiesto all’assistente familiare, una mera presenza notturna in funzione di garanzia ed eventuale (ma solo eventuale) intervento: si tratta delle c.d. prestazioni di “attesa” in cui, appunto, l’assistente familiare viene assunta esclusivamente per assicurare una presenza notturna, “in attesa” che possa essere richiesto il suo intervento, per una qualsiasi necessità. In questo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare il completo riposo notturno in alloggio idoneo e ogni prestazione effettivamente posta in essere dall’assistente familiare deve essere retribuita aggiuntivamente con la retribuzione oraria prevista dalla Tabella C – non conviventi.