Mia madre avrebbe bisogno di un’assistente
familiare che sia presente durante la notte per aiutarla ad andare in bagno
quella volta o due in cui ne ha bisogno, che tipo di contratto posso fare?
Il
Ccnl degli addetti ai servizi domestici prevede diversi tipi di contratti
stipulabili per le prestazioni notturne di cura alla persona, a seconda
dell’intensità dell’impegno richiesto all’assistente familiare.
E’
possibile stipulare un contratto c.d. “a ore”, nel caso in cui si chieda
all’assistente familiare di “vegliare” sull’assistito, mantenendosi sveglia e
vigile (la c.d. nottata): in questo caso si applicheranno le paghe orarie
previste dalla Tabella C – lavoratori non conviventi, con la maggiorazione del
50% se la prestazioni si svolge nella fascia oraria che va dalle 22.00 alle
6.00;
Se
invece, come nel caso di specie, si chiede all’assistente familiare di intervenire
discontinuamente, per esigenze contingenti legate ad una volta o due durante la
notte, è possibile stipulare un contratto per “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona” previsto
specificatamente dall’art. 11 del Ccnl, , in cui, invece, si chieda in questo
caso è prevista un’apposita Tabella D,
che prevede tre livelli retributivi a seconda dell’inquadramento
dell’assistente familiare (BS, se addetta all’assistenza di persona
autosufficiente, CS, se addetta alla persona non autosufficiente, DS se addetta
all’assistenza di persona non autosufficiente in possesso di titolo
qualificante (OSA o OSS). Per poter applicare tali retribuzioni è necessario
che l’orario della prestazione lavorativa sia interamente compreso tra le 20.00
e le 8.00, salvo l’obbligo di assicurare un’idonea sistemazione per la notte
nonchè la somministrazione della cena e della prima colazione. In questo caso
il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere
specificatamente l’indicazione che trattasi di contratto stipulato per
assicurare “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”.
Esiste
poi, una terza forma di contratto, con un unico livello retributivo, Tabella E,
nel caso in cui sia richiesto all’assistente familiare, una mera presenza
notturna in funzione di garanzia ed eventuale (ma solo eventuale) intervento:
si tratta delle c.d. prestazioni di “attesa” in cui, appunto, l’assistente
familiare viene assunta esclusivamente per assicurare una presenza notturna,
“in attesa” che possa essere richiesto il suo intervento, per una qualsiasi
necessità. In questo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare il
completo riposo notturno in alloggio idoneo e ogni prestazione effettivamente
posta in essere dall’assistente familiare deve essere retribuita
aggiuntivamente con la retribuzione oraria prevista dalla Tabella C – non conviventi.