Ho assunto
un’assistente familiare per mio padre, e, nel concordare la retribuzione mi
sono attenuto scrupolosamente ai minimi contrattuali. Sono obbligato ad
effettuare degli aumenti periodici?
Il Ccnl degli addetti ai servizi domestici è un
contratto che prevede aumenti automatici dei minimi contrattuali, ossia degli
importi che individuano la retribuzione minima e invalicabile da corrispondere
al lavoratore in base al tipo di mansione.
L’art. 37, prevede infatti che le retribuzioni
minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, vengono
aggiornati annualmente, secondo le variazioni del costo della vita per le
famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’Istat al 30 novembre di ogni
anno, in misura minima pari all'80% per quanto concerne le retribuzioni minime
contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e
dell'alloggio. A tale scopo, la Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo,
si riunisce annualmente per provvedere a calcolare gli aumenti, e pubblicare le
nuove tabelle retributive, che saranno valide,
salvo diverso accordo tra le parti, a partire dal 1 gennaio dell’anno di
riferimento.
Ogni anno, dunque il datore di lavoro è
obbligato ad applicare annualmente gli aumenti concordati in quella sede dalle
organizzazioni sindacali e datoriali, “aggiornando” la retribuzione ai nuovi
importi, che vengono resi noti con apposite tabelle.
A tali aumenti “automatici” si aggiungono, poi,
gli scatti di anzianità previsti dall’art. 36 del Ccnl, pari al 4% della
retribuzione minima contrattuale, per ogni biennio di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, fino ad un massimo di 7.
Oltre dunque all’adeguamento annuale della retribuzione
da corrispondere alla colf, ogni due anni di servizio, il datore di lavoro deve
corrispondere un vero e proprio aumento, legato all’anzianità di servizio
maturata presso lo stesso datore di lavoro.