Ho
assunto una assistente familiare che lavora in regime di convivenza. Ho sentito
parlare di una indennità di vitto e alloggio, di cui avrebbe diritto nella sua
retribuzione, di che cosa si tratta?
Il compenso sostitutivo di vitto e alloggio è una indennità che si
aggiunge alla retribuzione contrattualmente
pattuita, se la lavoratrice fruisce di vitto e/o alloggio.
E’ fissata annualmente dalla
commissione sindacale che si riunisce appositamente, all’inizio di ogni anno
solare, per aggiornare gli importi delle retribuzioni minime, e rappresenta un
valore “convenzionale”, che ha la funzione di valorizzare i componenti non monetari della
retribuzione della lavoratrice domestica: ad esempio, per il fatto che la
lavoratrice è convivente con la famiglia presso cui lavora, essa usufruisce non
solo della retribuzione monetaria contrattualmente prevista, ma anche dei pasti
e dell’alloggio, elementi cui viene riconosciuto un “valore”, che si aggiunge
alla retribuzione per calcolare alcuni emolumenti tra cui l’indennità di ferie,
la tredicesima, il Tfr, l’indennità per lavoro straordinario.
Potremmo quindi definirlo come
un plusvalore, che, naturalmente,
non deve essere corrisposto monetariamente, mese per mese, (perché in realtà
già ne usufruisce in natura), ma che deve essere considerato, in aggiunta alla
retribuzione monetaria, ogni volta in cui il Ccnl, per calcolare la
retribuzione dovuta, fa riferimento alla c.d. retribuzione globale di fatto.
Essa si applica anche alle
lavoratrici a ore, se nella distribuzione dell’orario di lavoro, è prevista la
consumazione dei pasti presso la casa del datore di lavoro. In questo caso l’indennità
sarà frazionata in ragione dei pasti effettivamente usufruiti.