21 novembre 2013

La colf ha diritto all’indennità di vitto e alloggio


Ho assunto una assistente familiare che lavora in regime di convivenza. Ho sentito parlare di una indennità di vitto e alloggio, di cui avrebbe diritto nella sua retribuzione, di che cosa si tratta?

Il compenso sostitutivo di vitto e alloggio è una indennità che si aggiunge alla retribuzione  contrattualmente pattuita, se la lavoratrice fruisce di vitto e/o alloggio.

E’ fissata annualmente dalla commissione sindacale che si riunisce appositamente, all’inizio di ogni anno solare, per aggiornare gli importi delle retribuzioni minime, e rappresenta un valore “convenzionale”, che ha la funzione di valorizzare i componenti non monetari della retribuzione della lavoratrice domestica: ad esempio, per il fatto che la lavoratrice è convivente con la famiglia presso cui lavora, essa usufruisce non solo della retribuzione monetaria contrattualmente prevista, ma anche dei pasti e dell’alloggio, elementi cui viene riconosciuto un “valore”, che si aggiunge alla retribuzione per calcolare alcuni emolumenti tra cui l’indennità di ferie, la tredicesima, il Tfr, l’indennità per lavoro straordinario.

Potremmo quindi definirlo come un plusvalore, che, naturalmente, non deve essere corrisposto monetariamente, mese per mese, (perché in realtà già ne usufruisce in natura), ma che deve essere considerato, in aggiunta alla retribuzione monetaria, ogni volta in cui il Ccnl, per calcolare la retribuzione dovuta, fa riferimento alla c.d. retribuzione globale di fatto.

Essa si applica anche alle lavoratrici a ore, se nella distribuzione dell’orario di lavoro, è prevista la consumazione dei pasti presso la casa del datore di lavoro. In questo caso l’indennità sarà frazionata in ragione dei pasti effettivamente usufruiti.