28 novembre 2013

Il “lavoro ripartito”


Siamo due lavoratrici domestiche, e vorremmo alternarci presso lo stesso datore di lavoro, esiste un contratto che possiamo proporre all’unico datore di lavoro?

Anche per il rapporto di lavoro domestico, l’art. 8 del nuovo Ccnl prevede il c.d. “lavoro ripartito”: l’assunzione, da parte dell’unico datore di lavoro, di due lavoratori che si assumono, in solido, l’unica obbligazione lavorativa, per cui ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell’intera prestazione.

In concreto, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro, ma il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, in caso di malattia ad esempio, così come le dimissioni o il licenziamento di uno dei due lavoratori, ricade immediatamente in capo all’altro.

Il vantaggio per il datore di lavoro è duplice: da un lato il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato sulla base della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore, quindi se un lavoratore effettua il 60% della prestazione lavorativa avrà diritto al 60% non solo della retribuzione globalmente stabilita, ma anche di tredicesima, ferie, tfr ecc…, dall’altro, in caso di impossibilità di un lavoratore, può pretendere l’esecuzione dell’intera prestazione dall’altro.

In alternativa esiste l’ipotesi “tradizionale”: due contratti part-time complementari che mantengono la propria autonomia l’uno dall’altro.