Siamo
due lavoratrici domestiche, e vorremmo alternarci presso lo stesso datore di
lavoro, esiste un contratto che possiamo proporre all’unico datore di lavoro?
Anche per il rapporto di lavoro
domestico, l’art. 8 del nuovo Ccnl prevede il c.d. “lavoro ripartito”:
l’assunzione, da parte dell’unico datore di lavoro, di due lavoratori che si assumono,
in solido, l’unica obbligazione lavorativa, per cui ciascuno dei due lavoratori
resta personalmente e direttamente responsabile dell’intera prestazione.
In concreto, i due lavoratori
hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento,
sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione
temporale dei rispettivi orari di lavoro, ma il rischio dell’impossibilità
della prestazione lavorativa, in caso di malattia ad esempio, così come le
dimissioni o il licenziamento di uno dei due lavoratori, ricade immediatamente
in capo all’altro.
Il vantaggio per il datore di
lavoro è duplice: da un lato il trattamento economico e normativo di ciascuno
dei due lavoratori è riproporzionato sulla base della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita da ciascun lavoratore, quindi se un lavoratore effettua
il 60% della prestazione lavorativa avrà diritto al 60% non solo della
retribuzione globalmente stabilita, ma anche di tredicesima, ferie, tfr ecc…,
dall’altro, in caso di impossibilità di un lavoratore, può pretendere
l’esecuzione dell’intera prestazione dall’altro.
In alternativa esiste l’ipotesi
“tradizionale”: due contratti part-time complementari che mantengono la propria
autonomia l’uno dall’altro.