Ho
sentito parlare di “dimissioni telematiche”, di che cosa si tratta? Riguardano
anche le colf?
Dal 12 marzo 2016 è entrata
in vigore una nuova modalità di comunicazione delle dimissioni da parte del
lavoratore, e anche della c.d. “risoluzione consensuale”, che si ha quando
datore di lavoro e lavoratore decidono consensualmente di porre termine al
rapporto di lavoro.
Il lavoratore infatti dovrà
utilizzare il sito del Ministero del Lavoro, www.cliclavoro.gov.it attraverso il quale, potrà accedere al form on line per la
trasmissione della comunicazione:
- autonomamente, utilizzando
il proprio PIN dispositivo, rilasciato dall’INPS secondo una delle modalità
previste, dal portale dell’istituto www.inps.it
- oppure recandosi presso
uno dei soggetti abilitati (patronato, organizzazione sindacale, ente
bilaterale, commissioni di certificazione) che accedendo al portale cliclavoro
compilerà e spedirà il modulo on line per conto del lavoratore.
Dalla procedura però sono
escluse le lavoratrici e i lavoratori domestici, che continueranno a dimettersi
nell’ambito della procedura di convalida prevista dalla Legge 28 giugno 2012,
n. 92 (Riforma del mercato del lavoro), in vigore dal 18 luglio 2012:
- recandosi presso la
Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego territorialmente
competenti;
- sottoscrivendo apposita
dichiarazione in calce alla ricevuta della comunicazione di cessazione
inoltrata all’INPS;
In mancanza della convalida
di cui sopra, il datore di lavoro, entro
30 giorni dalla data della cessazione, deve spedire
al lavoratore un invito
scritto, contenente l’indicazione di presentarsi presso le sedi deputate per
convalidare l’atto o, in alternativa, a sottoscrivere la comunicazione di
cessazione trasmessa all’Inps.
Il lavoratore, entro 7
giorni dalla ricezione, può:
- aderire all’invito e
convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale;
- non aderire all’invito, ma
il rapporto si intende comunque risolto;
- revocare le dimissioni o
la risoluzione consensuale in forma scritta: in questo caso il contratto di
lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione di
revoca.
Le dimissioni presentate in assenza della procedura di convalida
si considerano prive di effetto, a meno che il datore di lavoro avvedutosi
dell’irregolarità, non provveda all’invito di cui sopra.