Ho
assunto una assistente familiare per mia madre, ma adesso abbiamo deciso di
inserirla in una residenza assistita. Posso licenziarla?
Il rapporto di lavoro
domestico si caratterizza per il c.d. “recesso
ad nutum” ovvero a semplice richiesta: le parti sono libere di sciogliere
il vincolo lavorativo in qualsiasi momento e senza indicare una particolare
ragione giustificatrice, salvo l’obbligo del preavviso.
L’art. 39 del Ccnl dei
lavoratori domestici stabilisce infatti che il datore di lavoro domestico può risolvere
il rapporto di lavoro, osservando un preavviso minimo stabilito in relazione
all’orario di lavoro e l’anzianità di servizio:
·
Per
i rapporti non inferiori a 25 ore
settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15
giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30
giorni di calendario.
·
Per
i rapporti inferiori alle 25 ore
settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8
giorni di calendario;
Tali
termini sono raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il
licenziamento, nel periodo immediatamente successivo al termine del congedo per
maternità obbligatorio, che la normativa riconosce alle lavoratrici in stato di
gravidanza fino a tre mesi dopo il parto, ovvero tra il primo giorno di rientro
a lavoro dopo la fine del congedo e il trentunesimo giorno successivo.
In
caso di mancato o insufficiente preavviso, il datore di lavoro dovrà versare
un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non
concesso.
E’
ammesso il licenziamento senza preavviso, solo per mancanze così gravi, da non
consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.