Nel mese di agosto ho
deciso di portare mia madre con me in vacanza al mare per 15 giorni. Come devo
comportarmi con la sua assistente familiare? Posso darle ferie in quel periodo?
Quando il rapporto lavorativo deve essere sospeso, e la
mancata prestazione lavorativa da parte della colf, dipende da esigenze
esclusive e unilaterali del datore di lavoro, la lavoratrice ha diritto alla
corresponsione “della retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di
lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo
convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette
corresponsioni”.
Così recita l’art. 19 del Ccnl, dedicato alle c.d.
“sospensioni extraferiali”, che si verificano quando, appunto, al di là e a
prescindere dal periodo di ferie fissato dal datore di lavoro, vengono imposte
al lavoratore periodi di riposo “coattivo”, come avviene nel caso in cui il
datore di lavoro decida di trascorrere un periodo di vacanza e renda
impossibile la prestazione lavorativa dell’assistente familiare:
-
comprensiva
dell’indennità di vitto e alloggio se la lavoratrice per quel periodo
soggiornerà in luogo diverso dall’abitazione del datore di lavoro;
-
al
netto dell’indennità di vitto e alloggio, se per quel periodo usufruirà
comunque dell’ospitalità facente parte della sua prestazione lavorativa,
continuando a permanere presso l’abitazione del datore di lavoro anche in sua
assenza.