15 luglio 2015

Colf: le sospensioni per esigenze del datore di lavoro si pagano

Nel mese di agosto ho deciso di portare mia madre con me in vacanza al mare per 15 giorni. Come devo comportarmi con la sua assistente familiare? Posso darle ferie in quel periodo?
Quando il rapporto lavorativo deve essere sospeso, e la mancata prestazione lavorativa da parte della colf, dipende da esigenze esclusive e unilaterali del datore di lavoro, la lavoratrice ha diritto alla corresponsione “della retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni”.
 
Così recita l’art. 19 del Ccnl, dedicato alle c.d. “sospensioni extraferiali”, che si verificano quando, appunto, al di là e a prescindere dal periodo di ferie fissato dal datore di lavoro, vengono imposte al lavoratore periodi di riposo “coattivo”, come avviene nel caso in cui il datore di lavoro decida di trascorrere un periodo di vacanza e renda impossibile la prestazione lavorativa dell’assistente familiare:
-          comprensiva dell’indennità di vitto e alloggio se la lavoratrice per quel periodo soggiornerà in luogo diverso dall’abitazione del datore di lavoro;
-          al netto dell’indennità di vitto e alloggio, se per quel periodo usufruirà comunque dell’ospitalità facente parte della sua prestazione lavorativa, continuando a permanere presso l’abitazione del datore di lavoro anche in sua assenza.