Lavoro presso una famiglia come colf. Ho
scoperto di essere incinta e finita la maternità vorrei dimettermi: posso farlo
liberamente? Sono previste particolari agevolazioni per la maternità?
Alla
lavoratrice che si dimette in gravidanza è riservato un particolare
trattamento. L’art. 24 del CCNL dei lavoratori domestici stabilisce che nel
caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto
il divieto di licenziamento:
- è
obbligatoria la forma scritta, per cui la lavoratrice deve presentare formale
lettera di dimissioni;
- le
dimissioni devono essere convalidate, a norma dell’art. 4, comma 17 e seguenti
della Legge n. 92/2012. A tutela del particolare momento di fragilità in cui si
trova la lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio, l'art. 55 del d.lgs
26.03.2001 n. 151 prevede la necessità che le dimissioni nel periodo c.d.
“protetto”, ovvero fino ad un anno di età del bambino, devono essere
“convalidate” dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per
territorio. Tale particolare procedura, per espressa previsione normativa, non
si applica però alle lavoratrici domestiche madri, che dovranno seguire la
diversa procedura prevista dalla legge Fornero per tutte le ipotesi di
dimissioni, tra cui rientrano anche le dimissioni delle lavoratrici domestiche
(in gravidanza o meno), che dovranno essere *convalidate in sede sindacale, ovvero presso la Direzione
territoriale del lavoro o presso il Centro per l’impiego o anche sottoscrivendo
copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro
alle competenti sedi Inps.
Per
contro la lavoratrice non è tenuta al preavviso ma anzi ai sensi del comma 5
dell’art. 55 ex d.lgs 26.03.2001 n. 151, sulla tutela della maternità “in caso
di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento la lavoratrice
ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per
il caso di licenziamento”.
In
questo caso dunque, la lavoratrice avrà diritto, nonostante le dimissioni,
all'ASPI (ex indennità di disoccupazione) a prescindere dalla giusta causa
delle stesse, ma per il solo fatto di essere intervenute nel *periodo "protetto", che per
le colf, si sottolinea, non si estende fino ad un anno di età del bambino ma si
arresta al periodo di maternità obbligatoria (dall'inizio della gravidanza fino
a tre mesi dopo il parto).