21 luglio 2015

Colf e dimissioni in gravidanza

Lavoro presso una famiglia come colf. Ho scoperto di essere incinta e finita la maternità vorrei dimettermi: posso farlo liberamente? Sono previste particolari agevolazioni per la maternità?
Alla lavoratrice che si dimette in gravidanza è riservato un particolare trattamento. L’art. 24 del CCNL dei lavoratori domestici stabilisce che nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento:
- è obbligatoria la forma scritta, per cui la lavoratrice deve presentare formale lettera di dimissioni;
- le dimissioni devono essere convalidate, a norma dell’art. 4, comma 17 e seguenti della Legge n. 92/2012. A tutela del particolare momento di fragilità in cui si trova la lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio, l'art. 55 del d.lgs 26.03.2001 n. 151 prevede la necessità che le dimissioni nel periodo c.d. “protetto”, ovvero fino ad un anno di età del bambino, devono essere “convalidate” dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Tale particolare procedura, per espressa previsione normativa, non si applica però alle lavoratrici domestiche madri, che dovranno seguire la diversa procedura prevista dalla legge Fornero per tutte le ipotesi di dimissioni, tra cui rientrano anche le dimissioni delle lavoratrici domestiche (in gravidanza o meno), che dovranno essere *convalidate in sede sindacale, ovvero presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l’impiego o anche sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sedi Inps.
Per contro la lavoratrice non è tenuta al preavviso ma anzi ai sensi del comma 5 dell’art. 55 ex d.lgs 26.03.2001 n. 151, sulla tutela della maternità “in caso di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”.
In questo caso dunque, la lavoratrice avrà diritto, nonostante le dimissioni, all'ASPI (ex indennità di disoccupazione) a prescindere dalla giusta causa delle stesse, ma per il solo fatto di essere intervenute nel *periodo "protetto", che per le colf, si sottolinea, non si estende fino ad un anno di età del bambino ma si arresta al periodo di maternità obbligatoria (dall'inizio della gravidanza fino a tre mesi dopo il parto).