Mia madre
ha bisogno di assistenza continua. Possiamo assumere una seconda persona che
sostituisca l’assistente familiare durante le domeniche e i giovedì di riposo?
Il
nuovo CCnl degli addetti ai servizi domestici e familiari, entrato in vigore lo
scorso 1/7/2013, ha inserito un nuovo comma 9 all’articolo 15, proprio per
andare incontro all’esigenza da parte delle famiglie, di ottenere la
sostituzione dei lavoratori conviventi a tempo pieno, durante i riposi, onde
assicurare la vigilanza continua su anziani non autosufficienti, senza tuttavia
dover sostenere i costi delle maggiorazioni previste dal Ccnl per il lavoro
domenicale o festivo.
Il
datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno, addetti all’assistenza
di persone non autosufficienti,
inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più
lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con
prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza.
In
questo caso infatti tali prestazioni saranno retribuite sulla base di una nuova tabella “G”, elaborata appositamente
nel corso delle trattative per il rinnovo contrattuale ed aggiornata
annualmente dall’apposita Commissione bilaterale.
Questa
Tabella G indica in effetti delle retribuzioni che sono “maggiorate” rispetto a
quelle indicate nella Tabella C, che si applica alle “normali” prestazioni ad
ore, ma che sono inferiori a quelle che deriverebbero dall’applicazione della
maggiorazione prevista dal Ccnl per le prestazioni festive o domenicali, pari
al 60 per cento: per l’assistente familiare a persona non autosufficiente, ad
esempio, inquadrata nella categoria CS, la Tabella G prevede una retribuzione
oraria di € 7,14 (mentre secondo la Tabella C, per lo svolgimento di
prestazioni lavorative domenicali o festive “ordinarie” o meglio, non
supplenti, avrebbe dovuto percepire una retribuzione oraria di € 10,53 pari
alla retribuzione prevista alla Tabella C, di € 6,58, maggiorata del 60%).
Nel
caso di ricorso a c.d. “lavoratori supplenti”, sarà bene inserire nella lettera
di assunzione che trattasi di prestazioni lavorative rese in sostituzione del
lavoratore titolare ai sensi dell’art. 15 comma 9 del Ccnl, onde evitare
spiacevoli contestazioni successive.