Ho
assunto una lavoratrice domestica che mi aiuta nella cura della casa poche ore
alla settimana, sono obbligata a rilasciare la attestazione dei compensi
percepiti?
Ai sensi
dell’art. 33, comma 4, del nuovo Ccnl sulla disciplina del rapporto di lavoro
domestico, stabilisce che “Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare
un’attestazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate
nell'anno”.
Come
si vede, non è previsto un limite quantitativo minimo sotto il quale il datore
di lavoro può ritenersi esonerato, per cui tutti
i datori di lavoro domestici sono tenuti a rilasciare tale attestazione.
Essa ha
una funzione essenziale di riepilogo delle somme percepite dal lavoratore, che
potrà utilizzarla per compilare la propria dichiarazione dei redditi o, più
semplicemente, quale documento utile ad attestare il proprio reddito, in
occasione, ad esempio, del rinnovo del permesso di soggiorno.
Il
Ccnl non indica quali sono i dati che tale attestazione deve contenere, ma per
assolvere alla sua funzione devono essere indicati:
- dati anagrafici e codice
fiscale del datore di lavoro;
- i dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore;
- l'anno cui si riferisce;
- il periodo di lavoro;
- la retribuzione “ordinaria” corrisposta (comprensiva di
tredicesima, e ogni altra indennità es. ferie, scatti di anzianità, congedo
matrimoniale ecc…);
- i contributi previdenziali Inps e Cassa Colf eventualmente
trattenuti;
- il netto corrisposto (differenza tra la retribuzione corrisposta e
contributi trattenuti);
- l'eventuale compenso per lavoro straordinario (soggetto a
tassazione ridotta);
- l'eventuale TFR corrisposto (anche tramite anticipi);
- firma del datore di lavoro e del lavoratore;
Il nuovo art. 33 Ccnl ha previsto che l’attestazione dei compensi deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, o nel momento in cui ci sia la cessazione del rapporto di lavoro.