Ho
assunto una assistente familiare per mia madre non autosufficiente, sono
obbligato a stipulare un apposito contratto individuale di lavoro o è
sufficiente la denuncia all’INPS dell’assunzione?
L’art. 6 del Ccnl degli addetti ai
servizi domestici e familiari prevede che, all’atto dell’assunzione, sia
stipulato tra le parti un contratto di lavoro (lettera di assunzione), che deve
essere sottoscritto, in duplice copia, dal datore di lavoro e dalla lavoratrice,
e scambiato tra le parti.
a)
la
data dell'inizio del rapporto di lavoro e la durata del periodo di prova;
b)
livello
di appartenenza;
c)
esistenza
o meno della convivenza, e se si usufruisce o meno del vitto (colazione/pranzo
o cena);
d)
durata
dell'orario di lavoro e sua distribuzione, nonché la collocazione della mezza
giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
e)
retribuzione
pattuita;
f)
luogo
di effettuazione della prestazione lavorativa e la previsione di eventuali trasferte
in altro comune e temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi
familiari;
g)
la
residenza del lavoratore, e l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro. Per i rapporti di
convivenza, ad esempio il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio
domicilio diverso da quello della convivenza, oppure validare a tutti gli
effetti lo stesso indirizzo della convivenza, in modo che lo stesso possa
valere per ogni comunicazione inerente il rapporto di lavoro, anche in caso di
sua assenza;
h)
periodo
concordato di godimento delle ferie annuali;
i)
indicazione
dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i
propri effetti personali;
j)
applicazione
di tutti gli altri istituti previsti dal Ccnl, compreso il versamento dei
contributi di assistenza contrattuale “Cassa Colf” da effettuare insieme ai
versamenti INPS;
k)
eventuale
tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
l)
altre
eventuali previsioni e clausole ritenute importanti per la gestione del
rapporto di lavoro, ad esempio le modalità e i tempi di godimento del riposo
giornaliero, la richiesta di mensilizzazione della tredicesima ecc…
La lettera di
assunzione rappresenta dunque un importante momento di specificazione degli obblighi
contrattuali per entrambe le parti, che evita contenziosi e fornisce strumenti
legali di tutela per entrambi: si pensi all’indicazione del domicilio “valevole
agli effetti del rapporto di lavoro” e che può ben essere utilizzato, del tutto
validamente, per inviare comunicazioni di contestazioni e/o licenziamento, nei
casi in cui la lavoratrice si sia assentata dal posto di lavoro senza dare
notizie di sé.