Lavoro
come assistente familiare per una signora anziana da circa quattro anni. Visto
il lungo tempo trascorso posso chiedere un aumento della mia retribuzione?
In forza dell’art. 36 Ccnl degli addetti
ai servizi domestici, a decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per
ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4%
sulla retribuzione minima contrattuale.
Con il protrarsi del rapporto di lavoro,
infatti, la lavoratrice, nel tempo, acquisisce sempre più una migliore “dimestichezza”
con le esigenze del datore di lavoro, diventando più autonoma e sicura nello
svolgimento dei compiti che gli vengono affidati, facendo acquisire un valore
aggiunto al datore di lavoro, che, se la sostituisse, dovrebbe insegnare
nuovamente tutto alla nuova lavoratrice.
Questo “surplus” qualitativo, viene
premiato dal Ccnl, con un aumento obbligatorio della retribuzione ogni biennio
di servizio, pari al 4%, calcolato sui minimi contrattuali in vigore nell’anno
di maturazione dello scatto.
Non rileva il fatto che la lavoratrice
percepisca una retribuzione già superiore ai minimi (usufruendo di un c.d.
superminimo), dato che specificatamente l’art. 36 stabilisce, al comma 2, che
“a partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non
sono assorbibili dall'eventuale superminimo”:
ogni due anni quindi il datore di lavoro dovrà incrementare la retribuzione,
dello scatto di anzianità, da aggiungere come posta ulteriore alla retribuzione
minima ed eventuale superminimo.