Ho assunto un’assistente familiare per assistere mio padre, che ha una
invalidità civile che lo rende non autosufficiente. Con lei ho concordato una
retribuzione che è superiore ai minimi di circa € 20,00. Visto che i minimi
contrattuali sono aggiornati all’inizio di ogni anno, devo aggiungere i € 20,00
alla retribuzione minima, o posso continuare a corrispondere la stessa
retribuzione, essendo già superiore ai minimi?
In forza dell’art. 37 Ccnl degli addetti ai servizi domestici, i minimi
contrattuali delle colf vengono aggiornati annualmente dall’apposita
Commissione, che si riunisce entro i primi mesi dell’anno.
Può succedere, che tra lavoratore e datore di lavoro venga previsto un c.d.
“superminimo”, il cui scopo è quello di riconoscere, al primo, una
retribuzione superiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione
collettiva, che sarà dunque il risultato della somma tra minimo contrattuale e
superminimo individuale.
Di norma, in caso di aumento retribuivo previsto dalla contrattazione
collettiva, il superminimo individuale è assorbibile: in tal senso si sono
espresse da tempo numerose decisioni giurisprudenziali secondo le quali sussiste
nell’ordinamento un generale principio di assorbimento della maggiore
retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente
spettante per contrattazione collettiva.
In questo caso, l’aumento retributivo conseguente all’aggiornamento dei
minimi, non si somma al superminimo fissato nel contratto individuale, e
quest'ultimo si riduce progressivamente. Nel caso di specie, se
dall’aggiornamento dei minimi deriva un aumento di € 3,00 della retribuzione,
il superminimo da € 20,00 si riduce a € 17,00 con il risultato che la
retribuzione globalmente considerata non subirà variazioni, almeno fino a
quando gli aumenti contrattuali non ridurranno a zero il superminimo.
Questa regola generale presenta delle eccezioni, e il superminimo non è
assorbibile qualora:
- datore
di lavoro e lavoratore stabiliscano espressamente che il superminimo non è
assorbibile, con una clausola espressa prevista nel contratto individuale,
oppure con comportamenti concludenti: può anche accadere che pur mancando
una espressa pattuizione in tal senso, in occasione di precedenti rinnovi
contrattuali il datore di lavoro abbia considerato il superminimo non
assorbibile, sommandone l’importo alle retribuzioni minime.
- datore
di lavoro e lavoratore abbiano voluto attribuire al superminimo la natura
di un compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla
speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal
dipendente, prevedendone specificatamente tale natura nel contratto.