Che cosa vuol dire che le dimissioni dal lavoro, anche domestico, devono essere convalidate? Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
La “Legge Fornero”, ha introdotto un meccanismo di convalida, volto ad asseverare la genuina volontà del lavoratore di dimettersi contro la pratica delle c.d. dimissioni in bianco.
Si prevede che le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, che avviene di comune accordo tra le parti, siano sottoposte a convalida presso la DPL o il Centro per l’impiego del luogo ove si svolge l’attività lavorativa, oppure tramite sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione all’INPS della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, con cui viene espressa la volontà di interrompere il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve verificare che la lavoratrice consegni la dichiarazione di dimissioni convalidate, altrimenti saranno “sospensivamente condizionate”, cioè inefficaci, fino all’avvenuta convalida. In caso di dimissioni prive di convalida, quindi, egli, entro 30 giorni, deve convocare la lavoratrice, tramite invito scritto che dovrà contenere la ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione.
Dalla ricezione dell’invito, il lavoratore entro 7 giorni (di calendario) deve recarsi presso il datore di lavoro o altro soggetto abilitato alla convalida. Nel caso non aderisca all’invito, il rapporto di lavoro si intende risolto, e il lavoratore non potrà più far valere la mancata attuazione delle procedure previste dalla norma per invalidare il rapporto di lavoro.
Ottima abitudine, quindi, anche sotto questo profilo, inserire nella lettera di assunzione “l’elezione di domicilio”, che servirà anche per mandare all’indirizzo valido e legale questa eventuale comunicazione!