Purtroppo devo licenziare l'assistente familiare di mia madre. Quanto è il preavviso? E come lo calcolo?
Il rapporto di lavoro domestico è sottoposto alla regola del c.d. “recesso ad nutum” ovvero “a propria scelta” o “a proprio piacimento”: non c’è dunque nel rapporto di lavoro domestico la necessità di appellarsi ad un giustificato motivo per chiudere il rapporto di lavoro.
L’unica condizione richiesta è
l’obbligo del preavviso: per cui il rapporto di lavoro può essere risolto liberamente
da ciascuna delle parti con l'osservanza dei termini previsti dall’art. 39 del
Ccnl dei lavoratori domestici, che stabilisce un diverso periodo di preavviso a
seconda della durata del rapporto di lavoro e dell’impegno del lavoratore in
numero di ore settimanali.
Per i rapporti non
inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di
lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di
lavoro: 30 giorni di calendario.
Per i rapporti
inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di
lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di
lavoro: 15 giorni di calendario.
Tali termini di preavviso
saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il
licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo
per maternità.
Per i portieri
privati, custodi di villa
ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del
datore di lavoro, e/o
messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
- 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
- 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Quanto alla misura
dell’indennità, il comma 4 dell’art. 39 prevede che: “In caso di mancato o
insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al
periodo di preavviso non concesso.”
Per determinare
l'ammontare dell'indennità di mancato preavviso, si deve considerare la
retribuzione normalmente spettante
al lavoratore - ossia la retribuzione che questi avrebbe percepito se avesse lavorato - comprensiva dell’indennità
di vitto e alloggio nel caso in cui la lavoratrice ne usufruisca e nei limiti
in cui ne usufruisce (vitto e alloggio; solo vitto (pranzo e cena) o solo cena
ecc..).
Nell'indennità sostitutiva del preavviso devono essere, altresì, computati gli aumenti
retributivi intervenuti nel corso del preavviso non lavorato (scatti anzianità e aumenti
contrattuali).
La Circolare Inps n. 49/2011 stabilisce che: “ in
caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere versati anche i
contributi relativi a ferie maturate ma non fruite ed al preavviso”.
A cura di Federica Suardi