Ho
assunto un’assistente familiare per mia nonna che era già non autosufficiente
ed è peggiorata negli ultimi tre mesi, tanto che è venuta a mancare due giorni
fa. L’assistente familiare che avevamo assunto per vivere con lei ci aveva già
comunicato da qualche mese, di essere incinta. Come devo comportarmi con
l’assistente familiare? Posso licenziarla?
L'art. 24 comma 3, del Ccnl dei
lavoratori domestici e familiari prevede che “Dall'inizio della gravidanza, purché
intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del
congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa”.
Per i rapporti di lavoro disciplinati
dal CCNL quindi, il divieto di licenziamento, inizia a decorrere dall'inizio
della gravidanza fino alla cessazione del congedo obbligatorio.
Sul tema del licenziamento della
collaboratrice domestica in stato di gravidanza, per la morte del datore di
lavoro, non esiste una norma specifica, e deve quindi farsi riferimento alle
norme generali e ai criteri di equità, evincibili dal Dlgs 151/2001 recante
norme sulla tutela della maternità.
Tale legge prevede espressamente
l’esclusione dal rapporto di lavoro domestico di alcune norme, ma può
indubbiamente servire a fornire dei criteri interpretativi utili nei casi non
espressamente previsti. In particolare, l'art. 54 del Dlgs 151/2001 prevede le
ipotesi in cui il divieto non si applica, trattandosi di ipotesi in cui la
prestazione lavorativa della lavoratrice non è oggettivamente proseguibile:
- colpa grave ( o il CCNL parla di
giusta causa);
- scadenza del termine o ultimazione
della prestazione;
- esito negativo della prova;
-
cessazione dell'attività aziendale;
Tale ultima ipotesi appare assimilabile
per analogia a quella di “morte del datore di lavoro o dell'assistito” in
quanto contempla un'ipotesi concettualmente analoga: in entrambi i casi la
prestazione lavorativa non trova più ragion d’essere perché non è materialmente
proseguibile e quindi viene meno in radice ogni “rischio” di discriminazione
della lavoratrice in gravidanza, che è lo specifico scopo della norma.
In definitiva in caso di
decesso del datore di lavoro o della persona assistita (a seconda della persona
cui è diretta la prestazione lavorativa) si potrà liberamente procedere al
licenziamento della lavoratrice, che comunque potrà fare domanda di assegno di
maternità se in possesso dei requisiti previsti dalla legge per goderne.
L'INPS riconosce il diritto
all'indennità di maternità, se risultano versati, o dovuti:
-52 settimane negli ultimi 24
mesi che precedono l'inizio della astensione obbligatoria;
-26 settimane negli ultimi 12
mesi che precedono l'inizio della
astensione obbligatoria;
Il diritto all’indennità di
maternità, spetta indipendentemente dall’effettivo godimento, al momento della
domanda di prestazione, di un rapporto di lavoro essendo sufficiente il
rispetto di tali requisiti.