13 marzo 2015

Colf in caso di ferie si paga il vitto e l'alloggio

Lavoro come assistente familiare convivente in una famiglia per € 970,00 mensili. Il prossimo mese ho chiesto i 26 giorni di ferie che mi spettavano, per tornare in Marocco a trovare la mia famiglia. Quale sarà la mia retribuzione per il mese di assenza per ferie?
L’art. 18 del Ccnl stabilisce che “Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale
Il compenso sostitutivo di vitto e alloggio è una indennità che si aggiunge alla retribuzione contrattualmente pattuita, se la lavoratrice fruisce di vitto e/o alloggio.
E’ fissata annualmente dalla Commissione sindacale che si riunisce appositamente, all’inizio di ogni anno solare, per aggiornare gli importi delle retribuzioni minime, e rappresenta un valore “convenzionale”, che si aggiunge alla retribuzione per calcolare l’indennità di ferie, la tredicesima, il T.F.R.: per il fatto che la lavoratrice usufruisce dell’ospitalità per fini di servizio e ad essa vengono offerti i pasti giornalieri, la sua retribuzione si considera composta anche da questi elementi non monetari.
Potremmo quindi definirlo come un plusvalore, che, naturalmente, non deve essere corrisposto monetariamente, mese per mese, (perché in realtà già se ne usufruisce in natura).
Nel mese di assenza di ferie alla retribuzione “monetaria” di € 970,00 che sarebbero spettate normalmente alla lavoratrice, se avesse regolarmente effettuato la prestazione lavorativa, va aggiunta l’indennità di vitto e alloggio pari, nel 2015, a € 5,44 (indennità giornaliera) x 26 giorni = € 141,44 e quindi percepirà in totale € 1.111,44.
Diversamente accadrà nel caso in cui la colf, pur prendendo un periodo di ferie continui ad usufruire del vitto e dell’alloggio presso l’abitazione del datore di lavoro (magari perché pur essendo in ferie, durante il giorno pranza o cena con la famiglia, oppure torna comunque a dormire la sera): in questo caso il datore di lavoro continua a somministrare il vitto e l’alloggio “in natura”, dando cibo e posto per dormire e allora la retribuzione della colf sarà costituita solo dall’importo monetario di € 970,00.
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