La mia colf, mentre stava pulendo un vetro, è
scivolata dalla scala e si è fatta molto male ad un ginocchio.
All'ospedale le hanno dato 15 giorni di prognosi, che cosa devo fare per denunciare
l’infortunio?
Nel caso di infortunio
occorso dalla lavoratrice “in occasione” del lavoro svolto e giudicato
guaribile oltre i tre giorni, il datore di lavoro deve inoltrare apposita
denuncia di infortunio, sia
all’INAIL che all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro due giorni dal ricevimento del primo certificato medico o del
referto del Pronto Soccorso oppure, in caso di pericolo di morte, entro 24 ore anche con telegramma o
fax.
Ciò indipendentemente da
ogni valutazione circa l’esistenza o meno dei
presupposti di legge previsti per l’indennizzabilità: sarà poi l’INAIL che
valuterà il caso e le circostanze in cui è avvenuto il sinistro.
La denuncia all’INAIL deve
essere fatta inviando il modello 4 bis
Prest (www.inail.it)
seguendo le relative istruzioni (www.inail.it) recentemente rinnovato dall’Istituto in alcune sue componenti, allegando il
certificato medico consegnato dalla lavoratrice.
Per i datori di lavoro domestico non è previsto l’obbligo di invio telematico, per cui ben può essere utilizzato il modello cartaceo, da consegnare direttamente allo sportello dell’Istituto o tramite raccomandata a/r (ai fini del rispetto dei termini fa fede il timbro di consegna all’ufficio postale).
Per i datori di lavoro domestico non è previsto l’obbligo di invio telematico, per cui ben può essere utilizzato il modello cartaceo, da consegnare direttamente allo sportello dell’Istituto o tramite raccomandata a/r (ai fini del rispetto dei termini fa fede il timbro di consegna all’ufficio postale).
Per chi ha dimestichezza con i
mezzi informatici è possibile utilizzare la PEC, rinvenibile sul sito
istituzionale (http://www.inail.it) alla sezione “posta elettronica certificata” o chiamando il contact center
803.164 inps/inail.
Una copia della denuncia
infortunio inviata all’Inail, deve essere trasmessa anche all’Autorità di
Pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l’infortunio: nei capoluoghi di
provincia il Questore è anche autorità
locale di pubblica sicurezza; negli altri comuni a ricoprire questo ruolo sono
i funzionari preposti ai Commissariati
di polizia; ove non siano istituiti tali commissariati, le attribuzioni di
autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo.
In caso di denuncia
mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una
sanzione amministrativa (articolo 53, Testo Unico 1124/1965 e successive
modifiche e integrazioni) del pagamento di una somma di denaro, quantificata – secondo il
disposto dell'art. 1, comma 1177, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – in un
importo variabile da un minimo di € 1.290,00 ad un massimo di € 7.745,00.