Lavoro come colf in una famiglia che abita a due isolati dalla mia abitazione. Mentre stavo andando a lavoro in bicicletta, sono caduta e mi sono procurata una distorsione che mi obbligherà a stare a riposo per almeno 15 giorni. Può considerarsi infortunio sul lavoro?
Anche chi lavora in ambito domestico ha diritto alle prestazioni Inail, per gli infortuni sul lavoro, compreso l’eventuale "infortunio in itinere", quello che capita al lavoratore sul normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Questo tipo di infortunio viene però indennizzato esclusivamente in presenza di alcune tassative condizioni, che vengono verificate con la richiesta da parte dell’Inail di compilazione di un questionario.
Ad esempio, nel caso della signora che va al lavoro in bicicletta, l’utilizzo del mezzo proprio, può essere considerato come rischio "elettivo" del lavoratore, che scegliendo di non avvalersi di mezzi pubblici, si accolla anche il rischio di subire incidenti.
L'Inail valuta anche se l’uso del veicolo privato, considerati gli orari lavorativi, gli orari dei servizi pubblici di trasporto, e tenuto conto della distanza tra i due luoghi, nonché il percorso possibile, era da considerarsi necessitato, o comunque giustificato in base alle esigenze del lavoratore.
La giurisprudenza poi, ha ulteriormente chiarito, che l’infortunio ciclistico non è indennizzabile quando la distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro è così piccola da rendere superfluo l’uso della bicicletta (per esempio meno di un chilometro).
Il pagamento dipende dal riconoscimento o meno dell’infortunio sul lavoro: in caso positivo sarà l’Inail che verserà al lavoratore l’indennità giornaliera, che comprende i giorni festivi, a partire dal quarto giorno di assenza, pari al 60% della retribuzione convenzionale fissata secondo le tabelle Inps, per i primi 90 giorni, che sale poi al 75% per i successivi.
In caso negativo, la prestazione dovuta sarà quella di malattia, avente in realtà scarsa copertura per i lavoratori domestici: essa non è infatti indennizzata dall'Inps, ma resta a carico del datore di lavoro per un massimo di 8, 10 o 15 giorni a seconda dell’anzianità di servizio (rispettivamente 6 mesi, fino a due anni e oltre) dopo di che si avrà diritto esclusivamente alla conservazione del posto, ma senza retribuzione.