Circa un mese fa
l’assistente familiare che lavora a casa nostra mi ha chiesto un periodo di
permesso per tornare al suo paese a causa di alcuni gravi problemi di salute
della madre, doveva rientrare la scorsa settimana ma non ho più avuto notizie.
Come devo fare? Devo licenziarla?
L’art. 21 del
Contratto collettivo nazionale (Ccnl) prevede che “Le assenze del
lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore
di lavoro” aggiungendo poi che “Le assenze non giustificate entro il quinto
giorno,ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta
causa di licenziamento”.
In questo caso
dunque la lavoratrice che non rientra al lavoro il giorno stabilito a
conclusione del periodo di ferie o permesso, senza addurre alcuna
giustificazione, contravviene ai propri obblighi contrattuali e può essere
sicuramente licenziata per giusta causa.
Per evitare ogni
contestazione, è però necessario, in primo luogo, munirsi di una lettera
sottoscritta dalla lavoratrice di richiesta del periodo di ferie o permesso, in
cui sia esattamente indicato il giorno previsto di rientro, con
l’avvertimento che il mancato rientro sarà considerato assenza non
giustificata.
In secondo luogo,
l’art. 21 del Ccnl impone una procedura di contestazione che il
datore di lavoro deve attivare: è necessario inviare una lettera di
contestazione alla lavoratrice, presso il domicilio eletto nella lettera
di assunzione, edecorsi i cinque giorni previsti dal Ccnl per la
giustificazione dell’assenza o della causa di forza maggiore che ne ha reso
impossibile la comunicazione, è possibile procedere con il licenziamento.
Il licenziamento
deve essere comunicato alla lavoratrice per iscritto, alla scadenza dei cinque
giorni, sempre al domicilio eletto nella lettera di assunzione.
Ai sensi dell’art.
6, lett. e) Ccnl, uno degli elementi fondamentali che deve contenere la
lettera di assunzione è infatti “la residenza del lavoratore, nonché
l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro”,
specificando che “per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà
indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a
valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli
effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza
purché in costanza di rapporto di lavoro”.
Una volta sottoscritta
la lettera di assunzione con indicazione del domicilio eletto per le
comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro, quello sarà l’indirizzo valido a
ogni effetto per le comunicazioni, a prescindere dall’effettiva presenza o meno
della lavoratrice presso quel luogo.
Il sistema Acli di
Trieste, con il coinvolgimento dell'associazione Acli colf, del
Patronato e della cooperativa Lybra, è ormai da dieci anni impegnato
nell'ambito della tutela del lavoro di cura. I servizi che facciamo in
questo ambito sono molti, dal punto di vista associativo, professionale
e formativo. Abbiamo pertanto pensato di organizzare un momento di
riflessione sul tema del lavoro di cura, a partire dalla nostra
esperienza, coinvolgendo le istituzioni. Sarà l'occasione per presentare
le nostre attività e sottoporre a comune, provincia e regione alcune
questioni che come associazione ci stanno molto a cuore su questi ambiti.
Il convegno, del quale allego la locandina, si svolgerà al caffè san Marco
venerdì 21 novembre prossimo dalle ore 15 alle ore 17. Ci auguriamo che
possiate essere presenti, vista
l'investimento che abbiamo sempre fatto come sistema su questi temi e la
valenza politica che ha l'iniziativa, con la presenza delle principali
istituzioni locali.