17 ottobre 2013

Licenziamento: obbligatoria la forma scritta anche per le colf

L’anziano presso cui lavoro, sarà presto trasferito in casa di riposo, e la famiglia vuole cessare il rapporto di lavoro. Ho diritto ad avere almeno una lettera di licenziamento?

La regola secondo cui il licenziamento deve essere intimato per iscritto, non si applica al lavoro domestico, per espressa previsione dell’art. 4 della legge 108/90.

L’art. 2 della legge 604/66, c.d. legge sui licenziamenti individuali, prevede infatti la regola generale dell’inefficacia del licenziamento verbale e l’obbligo dell’intimazione scritta, prevedendo anche un obbligo di motivazione esplicita, nel caso in cui il lavoratore, entro quindici giorni dall’intimazione senza motivi o con motivazione eccessivamente generica, richieda espressamente che ne siano indicate le specifiche ragioni.

L’art. 4 della Legge 108/90, che ha riformato la legge 604/66, intitolato “ambito di non applicazione” esclude che tale norma si applichi ai lavoratori domestici, rendendo di fatto possibile anche il licenziamento orale.


In realtà però la consegna della lettera di licenziamento, rappresenta un importante adempimento del datore di lavoro, che deve poter provare di aver rispettato l’obbligo del preavviso, senza esporsi al rischio di dover pagare la relativa indennità, in caso di mancata tempestiva comunicazione di recesso. Sotto altro aspetto, poi, tale dichiarazione è richiesta dall’INPS tra i documenti da allegare alla domanda di disoccupazione (ora ASPI), ed è quindi indispensabile per il lavoratore.


Su tale delicata questione è intervenuto il nuovo Ccnl, entrato in vigore lo scorso 1 Luglio, il quale, all’art. 39, prevede ora espressamente che, su richiesta scritta del lavoratore, il datore di lavoro debba rilasciare “una dichiarazione che attesti il licenziamento”.