L’anziano presso cui lavoro, sarà
presto trasferito in casa di riposo, e la famiglia vuole cessare il rapporto di
lavoro. Ho diritto ad avere almeno una lettera di licenziamento?
La
regola secondo cui il licenziamento deve essere intimato per iscritto, non si applica al lavoro domestico, per espressa
previsione dell’art. 4 della legge 108/90.
L’art.
2 della legge 604/66, c.d. legge sui licenziamenti individuali, prevede infatti
la regola generale dell’inefficacia del licenziamento
verbale e l’obbligo dell’intimazione scritta, prevedendo anche un obbligo
di motivazione esplicita, nel caso in cui il lavoratore, entro quindici giorni
dall’intimazione senza motivi o con motivazione eccessivamente generica, richieda
espressamente che ne siano indicate le specifiche ragioni.
L’art.
4 della Legge 108/90, che ha riformato la legge 604/66, intitolato “ambito di
non applicazione” esclude che tale norma si applichi ai lavoratori domestici, rendendo
di fatto possibile anche il licenziamento
orale.
In
realtà però la consegna della lettera di licenziamento, rappresenta un importante
adempimento del datore di lavoro, che deve poter provare di aver rispettato
l’obbligo del preavviso, senza esporsi al rischio di dover pagare la relativa
indennità, in caso di mancata tempestiva comunicazione di recesso. Sotto altro
aspetto, poi, tale dichiarazione è richiesta dall’INPS tra i documenti da
allegare alla domanda di disoccupazione (ora ASPI), ed è quindi indispensabile
per il lavoratore.
Su
tale delicata questione è intervenuto il nuovo Ccnl, entrato in vigore lo
scorso 1 Luglio, il quale, all’art. 39, prevede ora espressamente che, su richiesta scritta del lavoratore, il
datore di lavoro debba rilasciare
“una dichiarazione che attesti il licenziamento”.