Vorrei assumere un’assistente familiare, ma prima vorrei fare un
periodo di prova abbastanza lungo, come devo comportarmi?
Il periodo di prova, rappresenta
un periodo di verifica, durante il quale il rapporto
di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti,
senza obbligo di preavviso.
L’articolo 13 del Ccnl prevede
che i lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova
regolarmente retribuito:
- di 30 giorni di
lavoro effettivo, se trattasi di lavoratori inquadrati nei livelli D o D super;
- di 8 giorni di
lavoro effettivo, se trattasi di lavoratori inquadrati negli altri livelli.
Al livello D e D
super, appartengono solo i lavoratori in possesso di titoli specifici, che
ricoprono particolari posizioni di lavoro, come l’amministratore dei beni di
famiglia, il maggiordomo, e l’assistente familiare a persone non
autosufficienti, in possesso di diploma specifico conseguito con almeno 500 ore
di corso. Solo ad essi si applica il periodo di prova di 30 giorni effettivi.
Per la generalità
dei lavoratori domestici quindi la normalità
del periodo di prova è costituito da 8 giorni di lavoro effettivo: ciò
significa che in caso di lavoro a giorni alterni, devono essere conteggiati
esclusivamente i giorni in cui il lavoro viene effettivamente svolto.
Prolungare
illegittimamente il periodo di prova è rischioso perché, secondo il Ccnl “Il
lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta
s'intende automaticamente confermato”, con conseguente diritto al preavviso in
caso di licenziamento.
Resta in ogni caso
fermo l’obbligo di denuncia all’INPS, fin dal primo giorno di lavoro effettivo