Ho assunto una colf a ore, che mi aiuta nelle faccende domestiche. Nel mese di luglio e agosto mi recherò nella mia casa in montagna, per cui non avrò bisogno del suo aiuto, posso interrompere il rapporto di lavoro per riprenderlo a settembre?
Il CCNL dei lavoratori domestici stabilisce che le sospensioni di lavoro extraferiali, dovute ad esigenze del datore di lavoro, devono essere normalmente retribuite (art. 19), salvo la facoltà di recupero delle ore non lavorate, in caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratrice.
Dunque, se per esigenze proprie, non è possibile far lavorare la colf, alla stessa spettano ugualmente tutte le retribuzioni, e conseguentemente anche la copertura assicurativa INPS.
In questi casi, quindi, sarà il caso di concordare in anticipo il periodo di ferie annuale, che il CCNL fissa in 26 giorni (1 mese) indipendentemente dall’orario di lavoro, da usufruire, su indicazione del datore di lavoro, nel periodo tra giugno e settembre (art. 18), in modo che almeno un mese sia coperto dal dovuto godimento del periodo di ferie.
L’altro mese, che rimane scoperto, o si concorda un recupero di ore non lavorate, oppure si consegnano le chiavi alla colf, che svolgerà ugualmente la propria attività lavorativa.