(Link al Patronato Acli)
Con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102/124 , del 23 giugno scorso, sono state emanate disposizioni finalizzate a definire, tra l’altro, alcune questioni relative all’emersione del lavoro irregolare, in particolare nel caso in cui la persona interessata sia stata precedentemente condannata per non avere adempiuto all’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.
Va rammentato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 28 aprile 2011, aveva ritenuto la normativa italiana incompatibile con la disciplina dell’Unione europea in tema di rimpatri, e che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7 del 10 maggio 2011, aveva recepito tale orientamento affermando che non poteva essere impedita la regolarizzazione di Colf e Badanti che non avevano lasciato il Paese a seguito di provvedimento di espulsione.
Con riferimento ai procedimenti in corso di regolarizzazione, la Circolare del Ministero dell’Interno detta orientamenti operativi, distinguendo tra procedimenti non ancora definiti, che possono essere riaperti d’ufficio da parte degli Sportelli unici, che dovranno comunque acquisire un nuovo parere del Questore, e procedimenti definiti, che pur conservando efficacia, potranno essere riaperti a seguito di istanza prodotta dal datore di lavoro.
Va rammentato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 28 aprile 2011, aveva ritenuto la normativa italiana incompatibile con la disciplina dell’Unione europea in tema di rimpatri, e che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7 del 10 maggio 2011, aveva recepito tale orientamento affermando che non poteva essere impedita la regolarizzazione di Colf e Badanti che non avevano lasciato il Paese a seguito di provvedimento di espulsione.
Con riferimento ai procedimenti in corso di regolarizzazione, la Circolare del Ministero dell’Interno detta orientamenti operativi, distinguendo tra procedimenti non ancora definiti, che possono essere riaperti d’ufficio da parte degli Sportelli unici, che dovranno comunque acquisire un nuovo parere del Questore, e procedimenti definiti, che pur conservando efficacia, potranno essere riaperti a seguito di istanza prodotta dal datore di lavoro.