3 settembre 2015

Colf: anche tra parenti può esserci un rapporto di lavoro

Vorrei lasciare il lavoro per potermi dedicare a mio nipote di pochi mesi. Mio figlio sarebbe addirittura intenzionato ad assumermi come assistente familiare per almeno 25 ore, lo può fare?

Le prestazioni di lavoro domestico e di cura in ambito parentale si presumono svolte per ragioni affettive, salvo sia fornita l'indicazione e la prova contraria.

Con Messaggio n. 15451 del 12 giugno 2007, la Direzione Nazionale dell'INPS, ha richiamato all'ordine le Direzioni provinciali, in cui si era adottata la pratica di respingere a priori la richiesta di iscrizione assicurativa di tali rapporti, soprattutto quando il rapporto sia instaurato tra stranieri e si teme che nasconda una finalità connessa con  la necessità di rinnovo o regolarizzazione dei permessi di soggiorno.

 Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Dpr n. 1403/1971: "L'esistenza di vincoli di parentela od affinità fra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro": in tali casi dunque vige un principio di inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro che, a richiesta degli organi ispettivi, deve fornire precisi elementi e circostanze di fatto da cui si possa ragionevolmente desumere l'esistenza del vincolo di subordinazione.

La normativa non indica naturalmente quali possano essere tali elementi e circostanze di fatto, ma la prassi ha elaborato alcuni "indizi" di riferimento, tenendo conto:

- della situazione di fatto in cui la prestazione viene svolta (espressamente previsto dalla Circolare Inps 89/1989, il caso della lavoratrice che abbandona il lavoro per dedicarsi all'accudimento del nipote, in presenza di ulteriori indici tra cui ha sicuramente rilevanza la non convivenza tra le parti);

- del grado di parentela intercorrente tra le parti, ragione per cui il rapporto di lavoro domestico tra coniugi o conviventi more uxorio non è ammesso, a meno che la prestazione riguardi l'assistenza del marito o convivente invalido, fruitore dell'indennità di accompagnamento, oppure quando la prestazione è resa a comunità familiari di cui il parente fa parte, o per specifica previsione, nel caso della perpetua a servizio di sacerdote;

- dell'esistenza o meno della convivenza, per cui in caso di parenti di secondo o terzo grado, non conviventi, il rapporto di lavoro è ritenuto dall'INPS senz'altro assicurabile, mentre è ritenuto non assicurabile il rapporto di lavoro tra parenti di primo grado, soprattutto se conviventi.

In ogni caso, visto la necessità di assicurare l'assolvimento dell'onere probatorio, oltre alla denuncia di assunzione, il datore di lavoro dovrà redigere regolare lettera di assunzione, corredata da buste paga con pagamenti tracciabili, dato che uno degli elementi imprescindibili per il riconoscimento del vincolo di subordinazione, è il pagamento di una retribuzione.