Sono un
libero professionista e voglio assumere una colf per la mia abitazione, in cui
ho una stanza adibita a studio professionale: posso farle un unico contratto o
devo "isolare" le ore che la colf dedicherebbe alla pulizia dello
studio e farle un contratto a parte?
I connotati essenziali del lavoratore domestico ruotano intorno alla rilevanza dell'ambiente di lavoro: per poter applicare il regime riservato a tale settore, le attività del lavoratore devono essere dirette ad assicurare sostegno e supporto al normale "svolgimento della vita familiare" o meglio, devono essere specificatamente organizzate “per il soddisfacimento delle esigenze familiari del datore di lavoro e del suo nucleo familiare”.
Si tratta dunque di una connotazione
finalistica, in cui l'elemento fondamentale è costituito dalla dimensione
familiare del soggetto destinatario delle prestazioni rese dal lavoratore, che
può essere inquadrato come colf se:
- svolge le normali
incombenze della vita familiare (la colf, la baby sitter, l'assistente
familiare);
- svolge servizi di
tipo diverso, a favore della famiglia o di un suo componente (il giardiniere,
l'autista);
- soddisfa le
esigenze personali di una comunità di tipo familiare o parafamiliare (comunità
di suore, convivenze militari, Casefamiglia), là dove il "gruppo"
trova la sua immediata ragion d'essere nella riproduzione dei canoni
"familiari" di convivenza, comunanza di vita e solidarietà reciproca
in totale assenza di fini di lucro, politico, culturale, sportivo o di svago.
Con Circolare
n. 89/1989, l'Inps ha chiarito come qualora il lavoro sia prestato
esclusivamente presso il domicilio del datore di lavoro, "puo' confermarsi
il rapporto assicurativo domestico, ancorche' una stanza dell'abitazione sia adibita
a studio professionale e sempre che l'attività non sia connessa all'esercizio
della professione", mentre deve escludersi "qualora, invece,
l'attivita' si svolga soltanto presso i locali dell'impresa o dello studio
professionale, fuori dall'abitazione del datore di lavoro: il rapporto sara' soggetto
alle norme comuni".
Per quanto concerne, infine, il caso
di prestazioni rese sia presso la famiglia che presso l'azienda o lo studio
professionale fuori dall'abitazione del datore di lavoro, trattandosi, nella fattispecie
di due distinti rapporti di lavoro, ciascuno di essi deve essere assoggettato
alla relativa disciplina assicurativa e pertanto dovranno essere costituite due
posizioni, una nel settore domestico e l'altra nel settore comune.