L'art. 20 del Ccnl, stabilisce che il
lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi, o parenti
entro il 2° grado, ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni
lavorativi.
Si tratta di una norma che riprende
quanto previsto dalla legge 8.3.2000 n. 53, dedicata al "sostegno della
maternità e della paternità, del diritto alla cura e alla formazione".
Purtroppo la norma parla di
"coniuge, parente entro il secondo grado, o familiari conviventi",
per cui non vi rientrerebbe il suocero (che essendo parente dell'altro coniuge,
appartiene all'altra categoria degli "affini") a meno che lo stesso
non sia convivente con il lavoratore.
Per poterne usufruire, il lavoratore
deve preavvisare il datore di lavoro dell'accaduto ed entro cinque giorni dal
rientro, dovrà presentare idonea documentazione attestante lo stato di
infermità o disgrazia.
Per espressa previsione di legge, nei
giorni di permesso non sono considerate le giornate festive e quelli non
lavorative.
Resta salva la facoltà di accordarsi con
il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, di
concordare delle diverse modalità di espletamento del servizio lavorativo,
anche per periodi superiori a tre giorni, indicando i giorni di permesso che
sono così sostituiti. L'accordo deve essere stipulato in forma scritta per
poter essere validamente opposto a eventuali contestazioni.