Ho
assunto un’assistente familiare per mia madre che purtroppo è
deceduta improvvisamente a seguito della sua malattia. Nel conteggio
degli emolumenti di chiusura del rapporto di lavoro devo conteggiare
anche il preavviso?
L’art.
39, comma 7, del Ccnl degli addetti ai servizi domestici e familiari,
stabilisce che “in caso di morte del datore di lavoro il rapporto
può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati
nel presente articolo”.
Il
rapporto di lavoro domestico è infatti diretto alla cura e al
servizio della famiglia e, dunque, è possibile che la prestazione
lavorativa possa “naturalmente” continuare in capo ai familiari
conviventi “superstiti”, se ciò non cambia sostanzialmente i
contenuti del lavoro da svolgere: si pensi alla domestica assunta per
sovrintendere alla cura della casa in cui convivono diverse persone,
o più semplicemente all'assistente familiare addetta alla cura del
marito che, al decesso della moglie, vedrà “trasferito” il
rapporto di lavoro in capo alla figlia “superstite”.
In
questi casi si avrà un semplice “subentro” nel rapporto di lavoro, che continuerà in capo al nuovo datore con le stesse
caratteristiche che aveva prima del decesso.
Nel
caso in cui, invece, il rapporto di lavoro venga ad essere
interrotto, e si proceda con il licenziamento per “decesso del
datore di lavoro”, alla lavoratrice è comunque dovuta l’indennità
di preavviso prevista dal Ccnl, e precisamente:
- per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
-
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15
giorni di calendario;
-
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30
giorni di calendario.
- per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
-
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8
giorni di calendario;
-
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15
giorni di calendario.