Ho
assunto un’assistente familiare per mia madre non autosufficiente,
che ha bisogno di assistenza continua. Posso accordarmi fin da ora,
per pagarle tutte le ferie di cui ha diritto, magari anche
mensilmente?
L’art.
18 del Ccnl degli addetti ai servizi domestici stabilisce che
“indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario
di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di
lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni
lavorativi”, per sottolineare poi al comma 4 che “il diritto al
godimento delle ferie è irrinunciabile”.
Esse
infatti hanno una specifica funzione, riconosciuta dall'ordinamento,
di ricostituzione delle energie fisiche e mentali del lavoratore, e
per questo motivo la stessa norma ribadisce:
- Le ferie hanno di regola carattere continuativo;
- Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti;
- La fruizione delle ferie, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione;
L'indennità
di ferie dunque, che sostituisce monetariamente il godimento
materiale del riposo, ha carattere “eccezionale”, e può essere
corrisposta solo in presenza di determinati presupposti, ad esempio
in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
La
forfettizzazione con il pagamento mensile, realizza una pratica
esattamente contraria a tale principio, non ammessa dall'ordinamento
e qualsiasi patto concluso in tal senso è nullo avendo ad oggetto
diritti irrinunciabili.