Il certificato medico è l’unico documento che attesti la
situazione di temporanea impossibilità al lavoro, e che giustifica quindi il
pagamento dell’indennità di malattia da parte del datore di lavoro.
L’art. 26 Ccnl stabilisce che in caso di malattia, il lavoratore
dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro, salvo cause di forza
maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per
l’inizio della prestazione lavorativa, e dovrà successivamente far pervenite al
datore di lavoro il relativo certificato medico, che deve essere rilasciato
entro il giorno successivo all’inizio della malattia.
Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro,
quindi non è necessario che sia spedito all’Inps, non gravando sullo stesso
alcun obbligo di pagamento, ma deve essere consegnato o inviato mediante
raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
L’unica ipotesi in cui non è previsto riguarda i lavoratori
conviventi per cui il Ccnl stabilisce che “non è necessario l'invio del
certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di
lavoro”, salvo che la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi
nei quali il lavoratore non è presente nell’abitazione del datore di lavoro.
Il mancato invio del certificato al datore di lavoro può
comportare il mancato pagamento dell’indennità di malattia.