Il nuovo regolamento anagrafico, Dpr 223/1989, prevede che ai fini
dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente sia necessaria la
manifestazione di volontà del soggetto, cui deve accompagnarsi il verificarsi
di un determinato stato di fatto, costituito dall’effettiva dimora abituale nel
Comune.
La residenza dunque non è “concessa” dal proprietario e/o
occupante dell’immobile di destinazione, ma deve essere riconosciuta al
mero verificarsi di due presupposti: manifestazione di volontà del soggetto
dichiarante ed effettiva dimora abituale. Oltretutto la legge anagrafica, Legge
1228/1954, prevede un vero e proprio obbligo, oltretutto sanzionato, di
chiedere l’iscrizione anagrafica per sé e per le persone su cui si esercita la
potestà e la tutela, ogni volta che si realizzino i presupposti per
richiederla, e quindi il datore di lavoro, non può, a nessun titolo, inibire a
chi ha specifici e sanzionati obblighi anagrafici (in questo caso la
lavoratrice domestica) di adempiere agli stessi.
Quindi, la “concessione” della residenza all’assistente familiare
convivente è un vero e proprio dovere del datore di lavoro.
Ciò non significa che l’assistente familiare convivente entrerà a
far parte nella “famiglia anagrafica” dell’assistito presso cui vive e lavora: l’art.
5, comma2, del Dpr 223/1989 prescrive che “Le persone addette alla convivenza
per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono
considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se
stanti”.
Secondo le disposizioni delle “Avvertenze, note illustrative e
normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992 ISTAT-Ministero
dell’Interno”, per quanto attiene alla posizione dei domestici, che coabitano
con la famiglia del datore di lavoro, si procederà all’iscrizione in una scheda
di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla
famiglia predetta da vincoli affettivi, nel qual caso costituiranno famiglia
anagrafica unica.
Infatti, secondo la normativa sopra richiamata è da considerarsi
“famiglia anagrafica”, l’insieme di persone coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune che possono essere legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli solo affettivi.
Nel caso delle assistenti familiari la coabitazione è giustificata
da ragioni di servizio e non da vincoli affettivi, e dunque il Comune iscriverà
l’assistente familiare in una scheda anagrafica diversa e separata.
Dato che ogni Comune adotta pratiche
amministrative proprie, al momento della dichiarazione di residenza
dell’assistente familiare, si consiglia sempre di chiedere specificatamente
all’Ufficiale di Anagrafe che accetta la dichiarazione, di costituire una
famiglia anagrafica separata non esistendo vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.