19 dicembre 2013

Colf convivente e residenza

Sono obbligato a riconoscere la residenza all’assistente familiare convivente di mia madre? In questo caso entrerà nel nucleo familiare di mia madre?

Il nuovo regolamento anagrafico, Dpr 223/1989, prevede che ai fini dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente sia necessaria la manifestazione di volontà del soggetto, cui deve accompagnarsi il verificarsi di un determinato stato di fatto, costituito dall’effettiva dimora abituale nel Comune.
La residenza dunque non è “concessa” dal proprietario e/o occupante dell’immobile di destinazione, ma deve essere riconosciuta al mero verificarsi di due presupposti: manifestazione di volontà del soggetto dichiarante ed effettiva dimora abituale. Oltretutto la legge anagrafica, Legge 1228/1954, prevede un vero e proprio obbligo, oltretutto sanzionato, di chiedere l’iscrizione anagrafica per sé e per le persone su cui si esercita la potestà e la tutela, ogni volta che si realizzino i presupposti per richiederla, e quindi il datore di lavoro, non può, a nessun titolo, inibire a chi ha specifici e sanzionati obblighi anagrafici (in questo caso la lavoratrice domestica) di adempiere agli stessi.


Quindi, la “concessione” della residenza all’assistente familiare convivente è un vero e proprio dovere del datore di lavoro.
Ciò non significa che l’assistente familiare convivente entrerà a far parte nella “famiglia anagrafica” dell’assistito presso cui vive e lavora: l’art. 5, comma2, del Dpr 223/1989 prescrive che “Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti”.
Secondo le disposizioni delle “Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992 ISTAT-Ministero dell’Interno”, per quanto attiene alla posizione dei domestici, che coabitano con la famiglia del datore di lavoro, si procederà all’iscrizione in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia predetta da vincoli affettivi, nel qual caso costituiranno famiglia anagrafica unica.
Infatti, secondo la normativa sopra richiamata è da considerarsi “famiglia anagrafica”, l’insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune che possono essere legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli solo affettivi.
Nel caso delle assistenti familiari la coabitazione è giustificata da ragioni di servizio e non da vincoli affettivi, e dunque il Comune iscriverà l’assistente familiare in una scheda anagrafica diversa e separata.
Dato che ogni Comune adotta pratiche amministrative proprie, al momento della dichiarazione di residenza dell’assistente familiare, si consiglia sempre di chiedere specificatamente all’Ufficiale di Anagrafe che accetta la dichiarazione, di costituire una famiglia anagrafica separata non esistendo vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.