Sono una lavoratrice domestica, aspetto un bambino e vorrei dimettermi. Ho diritto a qualche indennità?
L’art. 12 L. 1204/71 sancisce il diritto della lavoratrice dimissionaria nel periodo di maternità protetto a percepire “le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”.
In questi casi, vista la condizione di particolare fragilità della donna in gravidanza, si impone una valutazione delle reali intenzioni della lavoratrice, onde evitare indebite pressioni del datore di lavoro, per cui le dimissioni devono essere convalidate dalla direzione provinciale del Lavoro.
L’art 12 indica quale “periodo protetto” il periodo che parte dall’inizio della gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro (tre mesi dopo il parto) nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Questa disposizione, come esplicitamente previsto dallo stesso art. 1 secondo comma della Legge 1204/71, e come confermato più volte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, non trova applicazione per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, per cui il periodo di non recedibilità viene individuato, in via equitativa, solo nel periodo di astensione obbligatorio per maternità.
Ovvero:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto.In applicazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento nella tutela delle lavoratrici madri, quindi, la lavoratrice ha diritto all’indennità di mancato preavviso, che in questo caso assume una funzione diversa da quella originariamente attribuitale, nonché anche all’indennità di disoccupazione. |