Ho
assunto una assistente familiare convivente che si occupa di mia madre in tutte
le sue esigenze. Il suo orario di lavoro sarà comunque limitato a circa 30 ore
settimanali, visto che il pomeriggio, ci sarò io in casa con lei e quindi la
lavoratrice avrà tutto il pomeriggio libero fino alla sera. Qual è la
retribuzione che devo corrispondere? E’ quella prevista dalle Tabelle del
contratto collettivo, o posso ridurla corrispondentemente, visto che fa meno
ore di quelle previste dal contratto collettivo?
Il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro delle lavoratrici domestiche è un contratto alquanto
particolare e diverso da tutti gli altri rapporti di lavoro, in quanto deve
tenere conto delle particolarità di un rapporto di lavoro che si svolge “nel
privato” e con modalità che si adattano alle esigenze personali delle famiglie.
Per questo motivo, l’art. 15 del Ccnl stabilisce che nei
rapporti di lavoro domestico l’orario di lavoro è quello “concordato dalle parti”, entro un massimo invalicabile che per i lavoratori conviventi, è di 10 ore giornaliere, non
consecutive, per un totale di 54 ore settimanali.
L’orario di lavoro non è
dunque un parametro per la definizione della retribuzione. La retribuzione del
lavoratore domestico convivente, è legata al tipo di prestazione: convivente o
non convivente. Il part-time è espressamente previsto all’art. 15 comma 2, è
vincolato a definite e inderogabili condizioni (orario di lavoro e sua
distribuzione, mansioni ecc..) e comunque ad esso è dedicata un’apposita
tabella (Tabella B) che prevede retribuzioni mensili specifiche.
La retribuzione mensile
dovuta ad un lavoratore convivente è quella prevista dalla Tabella A Lavoratori conviventi fissata su base mensile (per il 2015 € 958,58 per le assistenti
familiari a persona non autosufficiente), a prescindere dalle ore
effettivamente svolte o assicurate, diversamente da quel che avviene nei
contratti collettivi adottati nei settori aziendali, dove, invece, è
espressamente previsto il part-time, quale frazionamento dell’orario indicato
nel Ccnl come “intero”, e la cui retribuzione si determina parametrando la
retribuzione mensile all’orario effettivamente svolto dal lavoratore.