13 gennaio 2016

Colf convivente: la retribuzione minima è sempre intera

Ho assunto una assistente familiare convivente che si occupa di mia madre in tutte le sue esigenze. Il suo orario di lavoro sarà comunque limitato a circa 30 ore settimanali, visto che il pomeriggio, ci sarò io in casa con lei e quindi la lavoratrice avrà tutto il pomeriggio libero fino alla sera. Qual è la retribuzione che devo corrispondere? E’ quella prevista dalle Tabelle del contratto collettivo, o posso ridurla corrispondentemente, visto che fa meno ore di quelle previste dal contratto collettivo?
 
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle lavoratrici domestiche è un contratto alquanto particolare e diverso da tutti gli altri rapporti di lavoro, in quanto deve tenere conto delle particolarità di un rapporto di lavoro che si svolge “nel privato” e con modalità che si adattano alle esigenze personali delle famiglie. 
 
Per questo motivo, l’art. 15 del Ccnl stabilisce che nei rapporti di lavoro domestico l’orario di lavoro è quello “concordato dalle parti”, entro un massimo invalicabile che per i lavoratori conviventi, è di 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali. 
 
L’orario di lavoro non è dunque un parametro per la definizione della retribuzione. La retribuzione del lavoratore domestico convivente, è legata al tipo di prestazione: convivente o non convivente. Il part-time è espressamente previsto all’art. 15 comma 2, è vincolato a definite e inderogabili condizioni (orario di lavoro e sua distribuzione, mansioni ecc..) e comunque ad esso è dedicata un’apposita tabella (Tabella B) che prevede retribuzioni mensili specifiche.
 
La retribuzione mensile dovuta ad un lavoratore convivente è quella prevista dalla Tabella A  Lavoratori conviventi  fissata su base mensile (per il 2015 € 958,58 per le assistenti familiari a persona non autosufficiente), a prescindere dalle ore effettivamente svolte o assicurate, diversamente da quel che avviene nei contratti collettivi adottati nei settori aziendali, dove, invece, è espressamente previsto il part-time, quale frazionamento dell’orario indicato nel Ccnl come “intero”, e la cui retribuzione si determina parametrando la retribuzione mensile all’orario effettivamente svolto dal lavoratore.