12 maggio 2015

Colf: voucher solo per piccoli lavori domestici


Vorrei assumere una colf, che mi dia una mano nelle faccende domestiche una volta la settimana, posso ricorrere ai Voucher INPS?
I c.d. Voucher, o buoni di lavoro, sono stati introdotti dall’art. 70 della legge n. 276/2003. Essi realizzano una modalità estremamente semplificata di gestione di una prestazione lavorativa: chi ne vuole fare utilizzo è necessario che si procuri, versandone il relativo prezzo ed effettuando le necessarie comunicazioni, una certa quantità di “buoni”, che poi offrirà in pagamento al lavoratore. Una volta ottenuta la consegna dei voucher, il lavoratore, potrà presentarli all’incasso presso qualsiasi ufficio postale, il quale provvederà a consegnare una somma pari al valore del buono, al netto degli oneri contributivi e assicurativi previsti: ciò che rimane è dunque il compenso netto per la prestazione effettuata.

La norma dichiara la specifica finalità di regolamentare, quelle prestazioni che si qualificano per tratti di discontinuità e non sono riconducibili a specifiche tipologie di contratti di lavoro, con la finalità di far emergere prestazioni oggi rese in forma irregolare.

Si tratta dunque di una tipologia contrattuale a se´ stante, con una propria e speciale disciplina, caratterizzata dalla “occasionalità” e “accessorietà”: rientrano nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico, svolte in maniera non abituale e sistematica, intendendosi per tali, ai sensi del comma 2 dell’articolo 70 del predetto d.lgs. n. 276/2003, “le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”.

Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di inoccupato o disoccupato. Per contro le prestazioni di natura occasionale accessoria, non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Inoltre, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

I prestatori occasionali di tipo accessorio sono soggetti a una copertura contributiva pari al 13% del valore nominale del voucher, e sono coperti, in base agli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 1124/1965, dalla relativa assicurazione obbligatoria Inail, il cui premio è stabilito a forfait pari al 7% del valore nominale del voucher. 

Per quanto sopra, dunque, i voucher possono essere ritenuti adatti a quelle situazioni transitorie e, appunto, “occasionali”, che sono destinate ad esaurirsi in un determinato ambito temporale, non certo a rapporti di lavoro che, avendo una cadenza settimanale e protraendosi nel tempo, scarseggiano del requisito qualificante dell’occasionalità.