Ho lavorato presso una famiglia per circa tre anni. Al termine del
contratto, nei conteggi di liquidazione ho inserito anche le ferie non godute
dall’inizio del rapporto di lavoro, ma il datore di lavoro si è rifiutato di
pagarle dicendo che in realtà non le avevo mai chieste e che avrei dovuto
goderle comunque entro 18 mesi dalla loro maturazione. Che significa?
L’art.
18 Ccnl dei lavoratori domestici, regolamenta la fruizione delle ferie da parte
del lavoratore, riportando il contenuto dell’art. 10 del Dlgs 66/2003
sull’orario di lavoro, con cui l’ordinamento italiano ha inteso dare attuazione
ai principi stabiliti dalla Direttiva UE 2003/88/CE.
Esso
stabilisce che la fruizione delle ferie, salvo il caso in cui la lavoratrice
preferisca cumulare le ferie per un biennio ai sensi del comma 8, deve aver
luogo per almeno due settimane (12
giorni) entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane (dodici giorni), entro i 18 mesi successivi
all’anno di maturazione.
L’art.
18 stabilisce anche il principio secondo cui “le ferie hanno di regola carattere continuativo”, in quanto solo
in questo modo possono assolvere alla funzione fondamentale di reintegro delle
energie psicofisiche del lavoratore, e quindi esse potranno essere frazionate
in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti.
In
tutte le normative sopra riportate, comunque, si ribadisce l’irrinunciabilità delle ferie da parte del lavoratore, che d’altronde
si configura quale principio costituzionalmente garantito dall’art. 36
Costituzione.
In
relazione al carattere irrinunciabile di tale diritto, ove in concreto le ferie
non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di
lavoro, spetta al lavoratore l'indennità
sostitutiva, a prescindere dalla decorrenza o meno dei termini sopra previsti,
che comunque non comportano alcuna decadenza.
La
giurisprudenza più recente ha infatti più volte dichiarato l'illegittimità, per contrasto con norme imperative, sia delle
disposizioni dei contratti collettivi sia delle determinazioni aziendali, che
escludano il diritto del lavoratore all'equivalente economico di periodi di
ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, restando indifferente l'eventuale
responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse e
l’eventuale mancata richiesta del lavoratore, salva l'ipotesi specifica e
comprovata del lavoratore che abbia disattesa ingiustificatamente la specifica
offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.