Vorrei
assumere una colf, che mi dia una mano nelle faccende domestiche una volta la
settimana, posso ricorrere ai Voucher INPS?
I
c.d. Voucher, o buoni di lavoro, sono stati introdotti dall’art. 70 della legge n.
276/2003. Essi realizzano una modalità estremamente semplificata di gestione di
una prestazione lavorativa: chi ne vuole fare utilizzo è necessario che si
procuri, versandone il relativo prezzo ed effettuando le necessarie comunicazioni,
una certa quantità di “buoni”, che poi offrirà in pagamento al lavoratore. Una
volta ottenuta la consegna dei voucher, il lavoratore, potrà presentarli all’incasso
presso qualsiasi ufficio postale, il quale provvederà a consegnare una somma
pari al valore del buono, al netto degli oneri contributivi e assicurativi
previsti: ciò che rimane è dunque il compenso netto per la prestazione
effettuata.
La
norma dichiara la specifica finalità di regolamentare, quelle prestazioni che si qualificano per tratti di
discontinuità e non sono
riconducibili a specifiche tipologie di contratti di lavoro, con la
finalità di far emergere prestazioni oggi rese in forma irregolare.
Si
tratta dunque di una tipologia contrattuale a se´ stante, con una propria e
speciale disciplina, caratterizzata dalla “occasionalità” e “accessorietà”: rientrano
nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro
domestico, svolte in maniera non abituale e sistematica, intendendosi per tali,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 70 del predetto d.lgs. n. 276/2003, “le
attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo
committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”.
Tale
compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di
inoccupato o disoccupato. Per contro le prestazioni di natura occasionale
accessoria, non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità,
disoccupazione e assegni familiari. Inoltre, per quanto riguarda i cittadini
extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
I prestatori
occasionali di tipo accessorio sono soggetti a una copertura contributiva pari
al 13% del valore nominale del voucher, e sono coperti, in base agli articoli 2
e 3 del D.P.R. n. 1124/1965, dalla relativa assicurazione obbligatoria Inail,
il cui premio è stabilito a forfait pari al 7% del valore nominale del voucher.
Per
quanto sopra, dunque, i voucher possono essere ritenuti adatti a quelle
situazioni transitorie e, appunto, “occasionali”, che sono destinate ad
esaurirsi in un determinato ambito temporale, non certo a rapporti di lavoro
che, avendo una cadenza settimanale e protraendosi nel tempo, scarseggiano del
requisito qualificante dell’occasionalità.